Regolamento (UE) 2025/2185
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2185 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda alcune procedure, il calcolo dei valori forfettari all’importazione e i dazi addizionali all’importazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per adeguarlo al nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, eliminando le residue disposizioni sui programmi operativi delle organizzazioni di produttori. Introduce inoltre una disciplina più semplice e settimanale per la determinazione dei valori forfettari all'importazione e allinea la gestione dei dazi addizionali all'importazione alla tabella dei dazi UE dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Vengono anche aggiornati i codici NC e riformulati i casi di esclusione dall'applicazione dei dazi addizionali.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 in materia di procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, calcolo settimanale dei valori forfettari all'importazione e disciplina dei dazi addizionali all'importazione per determinati prodotti ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sulle procedure nazionali per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, sulla fissazione dei valori forfettari all'importazione per specifici prodotti e sull'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del regolamento modificato. Non introduce un regime autonomo generale, ma modifica un atto di esecuzione già esistente; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, con effetti nei limiti temporali e merceologici previsti dall'allegato VII.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 in materia di ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2185 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. La Commissione motiva la modifica con la necessità di allineare la disciplina al nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, di semplificare la gestione dei valori forfettari all'importazione e di rendere più efficace l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione, anche in coerenza con la tabella dei dazi UE dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda anzitutto gli Stati membri, chiamati a disciplinare le procedure per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori. Incide inoltre sulla determinazione di valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli e sull'applicazione di dazi addizionali all'importazione per i prodotti indicati nell'allegato VII del regolamento modificato. Le misure si inseriscono nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori
La nuova formulazione dell'articolo 23 stabilisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 24, sono gli Stati membri a fissare le procedure relative alle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori. La norma conferma quindi un ruolo nazionale nell'organizzazione procedurale, lasciando impregiudicate le regole specifiche già previste dall'articolo 24.
Valore forfettario all'importazione
L'articolo 38, paragrafo 1, viene riscritto in modo da prevedere una fissazione settimanale del valore forfettario all'importazione: la Commissione lo determina ogni martedì per ciascun prodotto e per i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Il calcolo avviene sulla base della media ponderata dei prezzi rappresentativi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 74 del medesimo regolamento delegato, con una detrazione fissa di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. I valori si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione fino alla fissazione di quelli successivi; se il martedì coincide con un festivo della Commissione, la fissazione avviene il primo giorno lavorativo utile successivo.
Dazi addizionali all'importazione
La disciplina dei dazi addizionali all'importazione, prevista dall'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene semplificata e coordinata con la tabella dei dazi UE dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Il nuovo articolo 39 consente l'applicazione del dazio addizionale ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del regolamento, quando i quantitativi immessi in libera pratica in un determinato periodo superano il volume limite previsto per quel prodotto e quel periodo. L'articolo 40 stabilisce che l'importo del dazio addizionale è pari a un terzo del dazio doganale erga omnes indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto interessato.
Esclusioni dall'applicazione del dazio addizionale
L'articolo 41, paragrafo 1, viene modificato per chiarire le ipotesi di esclusione. Il dazio addizionale non si applica alle merci importate nell'ambito di un contingente tariffario non preferenziale né a quelle importate nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012. La modifica rafforza il coordinamento con i regimi tariffari speciali dell'Unione.
Prodotti e periodi di applicazione dell'allegato VII
L'allegato VII è sostituito integralmente e individua i prodotti soggetti ai dazi addizionali, con relativi codici NC e periodi di applicazione. L'allegato precisa che la designazione delle merci è soltanto indicativa e che il campo di applicazione è determinato dai codici NC. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini e simili, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con finestre temporali differenziate nel corso dell'anno. Il rinvio ai codici NC rende l'elenco tecnicamente vincolante ai fini doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Procedure per le richieste di riconoscimento
Sostituisce l'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/892 prevedendo che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, siano gli Stati membri a stabilire le procedure per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.
Valore forfettario all'importazione
Modifica l'articolo 38, paragrafo 1, stabilendo che la Commissione fissa ogni martedì un valore forfettario all'importazione per ciascun prodotto e nei periodi di applicazione dell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Il valore corrisponde alla media ponderata dei prezzi rappresentativi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ridotta di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. Se il martedì è festivo per la Commissione, la fissazione avviene il giorno lavorativo successivo; i valori sono validi dal giorno successivo alla pubblicazione fino alla fissazione dei successivi.
Applicazione dei dazi addizionali all'importazione
Riformula l'articolo 39: il dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del regolamento. Si applica quando il quantitativo immesso in libera pratica in un dato periodo supera il volume limite previsto per quel prodotto e periodo.
Importo del dazio addizionale
Sostituisce l'articolo 40, stabilendo che il dazio addizionale applicato ai sensi dell'articolo 39 è pari a un terzo del dazio doganale erga omnes indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto interessato.
Esclusioni dall'applicazione del dazio addizionale
Modifica l'articolo 41, paragrafo 1, prevedendo che non si applichi ai prodotti importati nell'ambito di un contingente tariffario non preferenziale e a quelli importati nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012.
Aggiornamento dell'allegato VII
Sostituisce integralmente l'allegato VII, che elenca prodotti, codici NC e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione. L'allegato precisa che la designazione delle merci è solo indicativa e che il campo di applicazione è determinato dai codici NC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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