Risoluzione n. 24 del 27/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che sono detraibili al 19% le spese veterinarie nei limiti di legge, incluse quelle per farmaci veterinari acquistati con scontrino parlante anche senza ricetta, purché si tratti effettivamente di medicinali veterinari. Non sono invece detraibili i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, perché non qualificabili come farmaci.
Detraibilità delle spese veterinarie
Consulenza giuridica sulla detrazione delle spese veterinarie
La risoluzione affronta l’interpretazione dell’art. 15 del DPR n. 917 del 1986 in materia di detrazione delle spese veterinarie ai fini IRPEF. Il documento chiarisce quali acquisti siano ammessi in detrazione, quali requisiti documentali siano necessari e quali spese restino escluse, con particolare attenzione ai medicinali veterinari e ai mangimi speciali per animali da compagnia.
Quesiti posti
Il quesito riguarda due profili principali:
- la detraibilità di spese ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla circolare n. 55/E del 2001, con riferimento in particolare ai medicinali veterinari senza obbligo di ricetta e ai prodotti acquistabili presso i pet-shop, come antiparassitari e disinfestanti per uso esterno di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 193 del 2006;
- la detraibilità, o meno, delle spese per mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, in analogia con quanto affermato per gli integratori alimentari per uso umano.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama diversi riferimenti normativi e di prassi:
- art. 15, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, che prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie;
- limite massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro;
- circolare n. 207 del 2000, per i principi generali sulla detrazione;
- D.M. 6 giugno 2001, n. 289, che delimita gli animali e le situazioni per cui la spesa è detraibile;
- circolare n. 55 del 2001, per l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
- D.lgs. n. 193 del 2006, che definisce i medicinali veterinari;
- risoluzione n. 396/E del 2008, richiamata per il trattamento dei mangimi speciali;
- D.lgs. n. 175 del 2014, art. 3, comma 3, e Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 949, lettera a), sul sistema Tessera Sanitaria e la trasmissione dei dati;
- decreto MEF 2 agosto 2016, che include tra i soggetti obbligati anche le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2, del D.lgs. n. 193 del 2006.
Ambito oggettivo della detrazione
L’Agenzia precisa che la detrazione spetta entro il limite unico complessivo di legge, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese detraibili sono limitate agli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Non sono invece detraibili le spese sostenute:
- per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;
- per animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- per animali utilizzati per attività illecite.
Spese veterinarie ammesse in detrazione
Le spese veterinarie detraibili comprendono:
- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006;
- le spese per analisi di laboratorio;
- gli interventi presso cliniche veterinarie.
La risoluzione sottolinea che, con riguardo ai medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del veterinario, essendo sufficiente lo scontrino parlante.
Requisiti documentali per i medicinali veterinari
Per la detraibilità delle spese di acquisto di medicinali, anche veterinari, è richiesto lo scontrino parlante. Il documento deve riportare:
- il codice fiscale del soggetto destinatario;
- la natura del medicinale acquistato;
- la quantità acquistata.
La natura di farmaco è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del prodotto. La risoluzione chiarisce inoltre che il luogo di acquisto non è rilevante: i farmaci documentati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute.
Risposta al quesito 1
Per il primo quesito, l’Agenzia afferma che:
- sono detraibili le spese relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari, se certificate da scontrino parlante;
- non è più necessaria la prescrizione medica per i farmaci veterinari;
- la detrazione spetta solo se il bene acquistato è effettivamente un farmaco veterinario ai sensi del D.lgs. n. 193 del 2006;
- non sono detraibili le spese per beni che, pur acquistati presso strutture autorizzate e documentati con scontrino, non hanno natura di farmaco.
Risposta al quesito 2
In analogia con gli integratori alimentari per uso umano, le spese per mangimi speciali destinati agli animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono detraibili. La ragione è che tali prodotti non sono qualificabili come farmaci, ma appartengono all’area alimentare.
Conclusioni operative
La risoluzione conferma un criterio restrittivo ma chiaro:
- la detrazione spetta per le spese veterinarie tipizzate dalla normativa e dalla prassi;
- per i medicinali veterinari è sufficiente lo scontrino parlante, senza ricetta;
- restano esclusi i prodotti alimentari, compresi i mangimi speciali, anche se consigliati o prescritti dal veterinario;
- la detrazione è circoscritta agli animali da compagnia o da pratica sportiva, con esclusione delle altre categorie indicate dal D.M. n. 289 del 2001.
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