Risoluzione n. 26 del 6/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2017 non è stato prorogato: è stata solo ammessa, in via eccezionale, la tempestività delle dichiarazioni inviate entro il 3 marzo 2017 per i ritardi di trasmissione del 28 febbraio. Di conseguenza, gli adempimenti collegati al termine di presentazione restano riferiti al 28 febbraio 2017; per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale oltre 5.000 euro, invece, è possibile operare dal 16 marzo 2017 anche se la dichiarazione è stata trasmessa tra il 1° e il 3 marzo 2017.
Chiarimenti sulle scadenze della dichiarazione IVA annuale 2017
Dichiarazione annuale IVA/2017: chiarimenti sulle scadenze
La risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017 fornisce chiarimenti sugli effetti dei temporanei rallentamenti delle reti di trasmissione verificatisi il 28 febbraio 2017. L’Agenzia delle entrate precisa che non vi è stata una proroga del termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, ma solo una misura eccezionale di tempestività per gli invii effettuati entro il 3 marzo 2017.
Contesto e ambito della precisazione
A seguito dei rallentamenti registrati il 28 febbraio 2017, l’Agenzia aveva comunicato con un comunicato stampa dell’1 marzo 2017 che sarebbero state considerate tempestive le dichiarazioni IVA 2017, relative all’anno d’imposta 2016, trasmesse entro il 3 marzo 2017. La risoluzione interviene per chiarire i riflessi di tale circostanza sugli adempimenti fiscali collegati alla scadenza della dichiarazione.
Termine di presentazione della dichiarazione
L’Agenzia specifica che:
- il termine di presentazione della dichiarazione non è stato prorogato;
- è stata soltanto consentita la trasmissione entro il 3 marzo 2017 ai soggetti che, a causa dei rallentamenti del canale telematico, non erano riusciti a inviare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2017.
Ne deriva che il riferimento normativo e operativo resta il 28 febbraio 2017 quale data di scadenza del termine ordinario.
Effetti sugli adempimenti fiscali collegati
La risoluzione chiarisce che tutti gli adempimenti fiscali la cui scadenza successiva al 28 febbraio 2017 dipende dal “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale IVA devono essere eseguiti prendendo come data di riferimento esclusivamente il 28 febbraio 2017. In altri termini, l’eccezionale ammissione alla tempestività fino al 3 marzo non sposta in avanti le scadenze connesse alla presentazione della dichiarazione.
Compensazione orizzontale del credito IVA annuale
Per quanto riguarda la compensazione orizzontale del credito IVA annuale nel modello F24, la risoluzione richiama l’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con riferimento agli importi superiori a 5.000 euro annui. In tale caso:
- la compensazione può essere effettuata a partire dal 16 del mese di marzo 2017;
- ciò vale anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo 2017.
Chiusura
La risoluzione, quindi, distingue nettamente tra la tempestività eccezionale della dichiarazione IVA 2017 e gli effetti che la presentazione produce sugli adempimenti successivi. Il solo differimento tecnico dell’invio non altera la data di riferimento del 28 febbraio 2017, salvo il caso specifico della compensazione del credito IVA oltre la soglia di 5.000 euro, per la quale resta fermo il decorso dal 16 marzo 2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 7 mar 2017Risoluzione n. 27 del 7/03/2017
- Risoluzione · 9 mar 2017Risoluzione n. 28 del 9/03/2017
- Risoluzione · 2 mar 2017Risoluzione n. 25 del 2/03/2017
- Risoluzione · 10 mar 2017Risoluzione n. 32 del 10/03/2017
- Risoluzione · 10 mar 2017Risoluzione n. 31 del 10/03/2017
- Risoluzione · 10 mar 2017Risoluzione n. 30 del 10/03/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →