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Risoluzione

Risoluzione n. 23 del 24/02/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non è soggetto a registrazione obbligatoria in termine fisso, perché non è un atto dell’autorità giudiziaria che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 8 della Tariffa del DPR 131/1986. Resta salva la possibilità di registrazione volontaria su richiesta di parte.

Registrazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato ex art. 168 DPR 115/2002

Registrazione del decreto di pagamento agli ausiliari del magistrato

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato previsto dall’art. 168 del DPR 115/2002. Il documento chiarisce se tale provvedimento debba essere registrato obbligatoriamente oppure rientri tra gli atti esclusi dall’obbligo di registrazione.

Quesito posto dall’Amministrazione finanziaria

La Direzione Provinciale aveva chiesto chiarimenti sull’obbligo di registrazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Il dubbio nasceva dal raffronto con altri provvedimenti giudiziari e, in particolare, con la disciplina degli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono il giudizio.

Il Tribunale aveva ritenuto che l’atto potesse essere assimilato ai decreti ingiuntivi e quindi ricadere nell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, con applicazione dell’imposta proporzionale. Era stato richiamato anche il precedente di prassi n. 260/2007 relativo al decreto di opposizione al provvedimento di liquidazione, per sostenere la necessità della registrazione anche del provvedimento conclusivo in assenza di opposizione.

Soluzione interpretativa prospettata dalla Direzione Provinciale

La Direzione Provinciale riteneva invece che il decreto non fosse soggetto a registrazione in termine fisso ex art. 8 della Tariffa. Secondo tale impostazione, la risoluzione n. 260/2007 riguardava solo l’ipotesi di opposizione al provvedimento di liquidazione e non il caso, diverso, di mancata impugnazione.

La richiedente escludeva anche l’applicabilità della risoluzione n. 267/2008, concernente il regime fiscale del decreto di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio, perché fondata sull’art. 32, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma ritenuta riferita a una fattispecie diversa. La conclusione proposta era che il decreto di pagamento degli ausiliari del magistrato non rientrasse tra gli atti soggetti a registrazione, ma nella previsione residuale dell’art. 2 della Tabella, relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama il combinato disposto dell’art. 37 del DPR 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa, parte I, che individuano gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso.

L’art. 8 riguarda gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, includendo espressamente:

  • i decreti ingiuntivi esecutivi;
  • i provvedimenti di aggiudicazione;
  • i provvedimenti di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni;
  • le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere;
  • i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

La risoluzione sottolinea che tale elencazione ha carattere tassativo e non esemplificativo. Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 263/E del 2007 per ribadire che non tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono assoggettati a imposta di registro, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio.

Decisione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’art. 168 del DPR 115/2002 non può essere considerato un atto dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definisce il giudizio.

Il provvedimento è qualificato come atto di volontaria giurisdizione, privo di carattere decisorio e non idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali. Per questa ragione non rientra nell’art. 8 della Tariffa, parte I, del DPR 131/1986.

Ne deriva che, non essendo un provvedimento che interviene nel merito del giudizio, non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 2 della Tabella per il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato.

Registrazione volontaria

La risoluzione precisa tuttavia che, qualora una parte vi abbia interesse, può essere richiesta la registrazione volontaria del provvedimento ai sensi dell’art. 8 del DPR 131/1986.

Indicazioni finali agli uffici

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi esposti e le istruzioni impartite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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