Risoluzione n. 27 del 7/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella fusione per incorporazione di una società di capitali in una fondazione che non svolge attività commerciale, la riserva da rivalutazione in sospensione d’imposta non può mantenere la sospensione: va tassata in capo alla società incorporata per destinazione a finalità estranee all’impresa e, per la fondazione, le riserve si considerano distribuite nell’esercizio successivo alla trasformazione ai sensi dell’art. 171 TUIR.
Interpello ordinario sulla tassazione delle riserve in sospensione di imposta in caso di fusione di una srl in una fondazione
Tassazione delle riserve in sospensione di imposta nella fusione di una società di capitali in una fondazione
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle riserve in sospensione di imposta, in particolare alla riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel caso in cui una società a responsabilità limitata sia incorporata in una fondazione che non svolge attività commerciale. Il documento affronta il coordinamento tra la disciplina delle trasformazioni eterogenee e quella delle fusioni, con riferimento agli articoli 171 e 172 del TUIR.
Fatti oggetto dell’interpello
La Fondazione Alfa intende incorporare la Società Beta srl, di cui detiene il 100% del capitale sociale. La fondazione ha finalità statutarie di promozione di attività di studio, ricerca, formazione e innovazione politica, oltre alla promozione del pensiero e dell’azione politica della sinistra italiana ed europea. Lo statuto le consente di amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.
Beta svolge ormai quasi esclusivamente attività di gestione di beni immobili; risultano ormai marginali l’attività di affitto di esercizi commerciali e le attività di agenzia pubblicitaria e teatrale. L’operazione è motivata da esigenze di razionalizzazione dell’utilizzo degli immobili, riduzione dei costi di gestione e amministrazione e semplificazione dei flussi finanziari, informativi e decisionali.
Profilo fiscale rappresentato dall’istante
Secondo l’istante, i beni immobili attualmente detenuti da Beta confluiranno nella sfera non commerciale della Fondazione e dovranno quindi essere considerati realizzati al valore normale, con possibili plusvalenze imponibili.
Il dubbio interpretativo riguarda però il trattamento della riserva da rivalutazione presente nel patrimonio netto di Beta. La rivalutazione ha consentito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli immobili mediante pagamento dell’imposta sostitutiva. Il saldo attivo di rivalutazione, confluito nel fondo riserva da rivalutazione, non è stato affrancato e costituisce pertanto una riserva in sospensione di imposta, che in caso di distribuzione ai soci concorrerebbe a formare il reddito Ires della società e del socio come dividendo.
L’istante richiama:
- l’art. 171, comma 1, TUIR, per le trasformazioni eterogenee, che prevede la tassazione delle riserve di utili al momento della distribuzione o dell’utilizzo, se iscritte in bilancio con indicazione dell’origine, ovvero nel periodo d’imposta successivo se non iscritte o iscritte senza tale indicazione;
- l’art. 172, comma 5, TUIR, per le fusioni, secondo cui le riserve in sospensione di imposta iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se non ricostituite nel suo bilancio.
La Fondazione sostiene di redigere un proprio bilancio e di poter quindi seguire nel tempo il regime fiscale di provenienza del fondo di rivalutazione.
Soluzione prospettata dall’istante
L’istante ritiene che le riserve in sospensione di imposta non debbano essere tassate, per due ragioni principali:
- la Fondazione dispone di un proprio bilancio, anche se relativo alla sfera non commerciale, e ciò integrerebbe la condizione richiesta dall’art. 171 TUIR;
- la Fondazione, in quanto ente con riconoscimento giuridico, non può in alcun caso distribuire il proprio patrimonio ai soci, neppure in sede di liquidazione, sicché non vi sarebbe alcuna possibilità che i beni rivalutati pervengano nella disponibilità dei soci.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia premette che la disciplina delle operazioni straordinarie nel TUIR è costruita sul presupposto che i soggetti coinvolti producano reddito d’impresa nell’esercizio di attività commerciali. Il principio di neutralità fiscale delle fusioni presuppone infatti un sistema di rilevazione dei valori tipico della tassazione basata sul bilancio e proprio delle società che svolgono attività commerciale.
Nel caso esaminato, la fusione coinvolge:
- un ente non commerciale, la Fondazione, quale incorporante;
- una società di capitali, Beta, quale incorporata.
Secondo l’Agenzia, l’operazione comporta una trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a ente non commerciale e, come già osservato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 52 del novembre 2004, si applicano anche le norme fiscali previste per le trasformazioni eterogenee. In tale contesto assume rilievo la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa, con conseguente realizzo al valore normale dei beni della società incorporata/trasformante che non confluiscano in un ramo commerciale del soggetto incorporante/trasformato.
Poiché la Fondazione non svolge alcuna attività commerciale, l’Agenzia ritiene applicabile l’art. 171, comma 1, TUIR alle riserve costituite prima della trasformazione/fusione eterogenea.
Interpretazione dell’art. 171 TUIR
La norma prevede che le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47 TUIR, siano assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
- nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio oppure se iscritte senza tale indicazione.
L’Agenzia chiarisce che, in generale, la tassazione delle riserve di utili e di quelle in sospensione d’imposta avviene al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione, purché siano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine. In tal modo, la trasformazione in sé non costituisce, da sola, presupposto impositivo in capo ai soci o alla società, con riferimento a tali riserve.
Ragioni del diniego alla tesi dell’istante
Secondo l’Agenzia, la condizione dell’iscrizione in bilancio con indicazione dell’origine può essere soddisfatta solo se il soggetto trasformato svolga anche attività commerciale. Solo in tale ipotesi, infatti, può verificarsi, secondo il dato letterale dell’art. 171, comma 1, lett. a), la possibilità di utilizzare le riserve per coprire o meno perdite d’esercizio.
Diversamente, riconoscere l’applicazione di un regime di sospensione d’imposta in capo alla fondazione e ai soci non troverebbe alcun supporto normativo nel caso specifico.
Conclusione dell’Agenzia
Nel caso in cui l’ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, come nella fattispecie esaminata, l’Agenzia conclude che:
- la riserva in sospensione di imposta deve essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranee dell’intera attività;
- in capo alla Fondazione, le riserve di utili, compresa la riserva in sospensione d’imposta, si considerano distribuite nell’esercizio successivo a quello di trasformazione, ai sensi dell’art. 171, comma 1, secondo periodo, lett. b), TUIR.
Esito operativo
La risoluzione esclude quindi che, nella fusione di una società di capitali in una fondazione priva di attività commerciale, la riserva da rivalutazione in sospensione di imposta possa permanere non tassata per il solo fatto che la fondazione rediga un bilancio. Il regime applicabile è quello della tassazione previsto per le trasformazioni eterogenee, con effetti sia in capo alla società incorporata sia in capo all’ente incorporante nei termini indicati dall’Agenzia.
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