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Risoluzione

Risoluzione n. 25 del 2/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il trasferimento della partecipazione in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al patrimonio della casa madre estera non interrompe il consolidato fiscale nazionale già in essere. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, poiché il venir meno dell’inclusione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione è divenuto irrilevante ai fini del regime dopo le modifiche del decreto internazionalizzazione.

Trasferimento della partecipazione da stabile organizzazione a casa madre e prosecuzione del consolidato fiscale

Trasferimento della partecipazione e continuità del consolidato fiscale

La risoluzione affronta il caso di una società estera, Alfa S.A., che opera in Italia tramite stabile organizzazione e che ha trasferito la partecipazione totalitaria in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione al patrimonio della casa madre francese. Il documento chiarisce se tale operazione incida sulla prosecuzione del consolidato fiscale nazionale già in essere e se comporti obblighi di comunicazione verso l’Amministrazione finanziaria.

Contesto normativo e fattispecie esaminata

Alfa S.A. è capogruppo di un gruppo bancario europeo quotato a Parigi e opera in Italia tramite stabile organizzazione a Milano. In passato aveva optato per il consolidato fiscale nazionale con alcune controllate italiane, tra cui Gamma S.p.A., le cui partecipazioni erano inizialmente incluse nel patrimonio della stabile organizzazione, come richiesto dalla disciplina previgente dell’articolo 117, comma 2, del TUIR.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, Alfa S.A. ha esteso il consolidato:

  • dal periodo d’imposta 2015, alle controllate italiane non incluse nel patrimonio della stabile organizzazione;
  • dal periodo d’imposta 2016, alle stabili organizzazioni italiane di società controllate non residenti.

La questione posta riguarda quindi il trasferimento della partecipazione in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione a quello della casa madre, con la volontà di mantenere la società nel perimetro del consolidato già avviato.

Quesito del contribuente

La società istante chiede chiarimenti su due aspetti:

  • se la fuoriuscita della partecipazione in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione produca effetti interruttivi sul consolidato fiscale nazionale, ai sensi dell’articolo 124 del TUIR e dell’articolo 13 del decreto ministeriale 9 giugno 2004;
  • se sussista un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del medesimo decreto ministeriale.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo Alfa S.A., la modifica normativa ha eliminato il requisito dell’inclusione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione, per cui il trasferimento della partecipazione:

  • non interrompe il consolidato fiscale;
  • non determina gli effetti previsti dall’articolo 124 del TUIR e dall’articolo 13 del decreto ministeriale 9 giugno 2004;
  • non impone alcun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La tesi poggia sull’idea che, dopo il decreto internazionalizzazione, la stabile organizzazione di una società non residente possa assumere la qualità di consolidante anche se le partecipazioni nelle controllate italiane sono iscritte direttamente nel patrimonio della casa madre. Pertanto, la permanenza della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione non sarebbe più condizione di accesso né di permanenza nel regime.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce la riforma introdotta dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2015, adottata per adeguare il consolidato fiscale nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare alla sentenza del 12 giugno 2014 nelle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13.

La nuova disciplina ha introdotto il c.d. consolidato tra sorelle e ha eliminato l’obbligo che le partecipazioni delle controllate italiane siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione della controllante non residente. Il nuovo articolo 117, comma 2, del TUIR prevede infatti che i soggetti residenti in Paesi convenzionati possano esercitare l’opzione per il consolidato nazionale tramite una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, attuativo delle novità normative;
  • la circolare n. 40/E del 26 settembre 2016, che ha già chiarito il nuovo assetto;
  • il principio della separazione funzionale della stabile organizzazione, coerente con l’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Decisione sul caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che il trasferimento della partecipazione in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione al patrimonio della casa madre non impedisce la prosecuzione del consolidato. Restano infatti integrati i requisiti richiesti dall’articolo 117, comma 2, del TUIR:

  • Alfa S.A. è residente in Francia, Paese dell’Unione europea;
  • essa esercita in Italia un’attività d’impresa tramite stabile organizzazione;
  • il requisito del controllo deve essere verificato in capo al soggetto non residente che esercita o rinnova l’opzione tramite la stabile organizzazione.

Viene quindi affermato che non è più necessario che la partecipazione in Gamma S.p.A. resti iscritta nel patrimonio della stabile organizzazione ai fini della permanenza nel consolidato già in corso.

Obblighi di comunicazione

Poiché il trasferimento della partecipazione non costituisce causa di interruzione del consolidato e non determina alcun mutamento del perimetro di consolidamento, non sussiste l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate previsto dall’articolo 13, comma 10, del decreto ministeriale 9 giugno 2004.

Principio finale affermato

La risoluzione sancisce in sostanza che, dopo la riforma del 2015, la permanenza della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione non è più condizione necessaria per la prosecuzione del consolidato fiscale nazionale. Il trasferimento della partecipazione dalla stabile organizzazione alla casa madre è quindi fiscalmente irrilevante ai fini della continuazione del regime e non comporta obblighi informativi specifici.

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