Risoluzione n. 22 del 22/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore, dopo aver pagato il creditore, nei confronti del debitore principale va registrato con imposta di registro proporzionale del 3% sulla condanna al pagamento di somme, senza applicare il principio di alternatività IVA/registro. La conclusione si fonda sull’orientamento della Cassazione del 2015, che considera autonomo il rapporto tra garante e debitore e irrilevante, in questa fase, la natura accessoria della fideiussione.
Tassazione dei decreti ingiuntivi a favore del fideiussore escusso in regresso contro il debitore principale
Tassazione dei decreti ingiuntivi a favore del fideiussore escusso
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che, dopo essere stato escusso dal creditore, agisce in regresso nei confronti del debitore principale. Il documento mira a chiarire se tali atti debbano scontare l’imposta proporzionale o quella fissa, alla luce di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi.
Quesito posto dall’Ufficio
L’Ufficio istante sta valutando una proposta di definizione relativa a liti pendenti derivanti dall’impugnazione di avvisi di liquidazione su atti giudiziari. La controversia riguarda la tassazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, dei decreti ingiuntivi con cui viene disposta la condanna al pagamento di somme in favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, rapporto che ricade in ambito IVA.
L’Ufficio segnala che la Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce favorevoli alla compagnia xxx, aveva valorizzato la natura accessoria della fideiussione rispetto al rapporto principale, ritenendo applicabile l’imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro. Tuttavia, richiama anche la sentenza n. 17237 del 12 luglio 2013, nella quale era stata invece affermata l’irrilevanza tributaria della natura accessoria del contratto di fideiussione e l’autonomia dei singoli negozi. Da qui la richiesta di chiarimento sul corretto regime di tassazione.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate richiama in primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione n. 20266 del 9 ottobre 2015, secondo cui il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale sul valore della condanna, poiché il garante, dopo il pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni assoggettati a IVA.
La sentenza viene indicata come superamento delle precedenti pronunce di segno contrario emesse nel 2014, tra cui:
- ordinanza 19 giugno 2014, n. 140;
- sentenze 15 luglio 2014, n. 16192;
- sentenze 16 luglio 2014, nn. 16308, 16307 e 16306;
- sentenze 24 luglio 2014, nn. 16977, 16976 e 16975.
Struttura dei rapporti giuridici rilevanti
Secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, l’operazione va scomposta in più rapporti distinti e autonomi:
- rapporto tra creditore e debitore principale;
- rapporto tra creditore e garante escusso;
- rapporto tra garante e debitore principale.
Con particolare riferimento al rapporto tra garante e debitore, la Corte ritiene esclusa l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione, poiché il titolo del debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima è il contratto stipulato tra debitore principale e garante a favore del creditore terzo e ha per oggetto l’impegno del garante a prestare la garanzia, normalmente dietro corrispettivo commissionale.
Esclusione del principio di alternatività IVA/registro
L’Agenzia evidenzia che il pagamento effettuato dal garante escusso rappresenta l’esecuzione della polizza fideiussoria e, quindi, l’esaurimento della prestazione di garanzia. Per tale ragione, nel caso considerato non opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La prestazione di garanzia è infatti soggetta a IVA, seppure in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972; tuttavia, quando il fideiussore ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare quanto versato al creditore, non sta facendo valere il corrispettivo di una prestazione resa al debitore, ma esercita i diritti già spettanti al creditore dopo il pagamento eseguito. Ne consegue che il titolo giudiziario non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Ulteriori precedenti richiamati
La risoluzione richiama anche altre pronunce coerenti con il medesimo orientamento:
- sentenze nn. 20262/2015, 20263/2015 e 20264/2015, relative a garanzie rilasciate a fronte di debiti di natura commerciale;
- sentenze nn. 20260/2015, 20261/2015, 20265/2015 e 20969/2015, relative a polizze fideiussorie per l’adempimento di obbligazioni d’imposta.
Tali decisioni confermano che, anche in fattispecie diverse, il rilievo tributario si concentra sulla natura del provvedimento giudiziario ottenuto dal garante e non sul rapporto di garanzia in sé.
Conclusione sul regime applicabile
L’Agenzia conclude che, per stabilire il corretto trattamento fiscale in materia di imposta di registro della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore contro il debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, rileva esclusivamente il fatto che si tratti di un provvedimento monitorio recante condanna al pagamento di somme o valori.
Di conseguenza, si applica l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, senza applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
Vigilanza delle Direzioni regionali
La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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