Cassazione Penale, Sentenza n. 28660/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12/06/2023, denunciando errata applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Sostiene che il processo principale era iniziato prima dell'entrata in vigore della "legge Cartabia" (d.lgs. 10/10/2022, n.150), per cui la nuova disciplina non dovrebbe applicarsi; che l'imputato era presente all'udienza del 28/03/2022; e che era già stata effettuata un'elezione di domicilio/procura in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) alle impugnazioni contro sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del decreto; ha precisato che la dichiarazione/elezione di domicilio resa in un grado precedente non ha più validità "illimitata" e non sostituisce l'obbligo di reinserire la dichiarazione/electione di domicilio nell'atto di impugnazione. Inoltre, l'imputato era formalmente assente al momento della decisione del Tribunale del 12/06/2023. Per questi motivi l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte interpreta il comma 1-ter nel senso che, a pena di inammissibilità, l'atto d'impugnazione deve contenere una nuova dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione; la dichiarazione/electione resa in un grado precedente non è più automaticamente valida.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata come causa di inammissibilità dell'appello, ossia per mancato rispetto dei requisiti formali richiesti per l'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art. 33, comma 1, lett. d)
Fonte normativa che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ne dichiara l'applicazione alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 164 cod. proc. pen. (richiami storici)
Richiamato per spiegare il precedente regime che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione/elezione di domicilio, ora superato dalla riforma.
Giurisprudenza: Sez. 5, 10/01/2024, n.3118 (Mohamad Ahmad Hasa) e Sez. 2, n.33355 del 28/06/2023 (Quattrocchi Luigi)
Orientamenti della Cassazione che confermano l'interpretazione secondo cui la nuova regola sull'elezione/dichiarazione di domicilio si applica alle impugnazioni contro sentenze successive all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e che la dichiarazione effettuata in precedenza non sostituisce l'adempimento nell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 occorre inserire nell'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio: la dichiarazione resa in un grado precedente non è più automaticamente valida.
- Verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore della norma: le nuove regole si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo tale data.
- La mera presenza dell'imputato in precedenti udienze non esime dall'adempimento formale richiesto dall'art. 581: l'assenza formale al momento della decisione può incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di difensore già nominato, è prudente allegare comunque la procura e la reinvocazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione per evitare rischi di inammissibilità.
- La mancata osservanza dei requisiti formali previsti dall'art. 581 può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
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