Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da più soggetti che avevano subito un processo penale definito con declaratoria di prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione al decreto monocratico di reiezione dell'istanza, ritenendo non riconoscibile il pregiudizio da irragionevole durata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione gli istanti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel., 2 c.p. e 5 c.p.c., in relazione all'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001, come modificato dalla L. n. 208/2015. Sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato il principio del tempus regit actum, mentre la modifica normativa non avrebbe inciso sul rito ma sul bene della vita, e che prima della modifica l'indennizzo non sarebbe stato escluso in ogni ipotesi di prescrizione, ma solo quando la prescrizione fosse collegata a condotte dilatorie della parte.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, aderendo a un precedente recente che ha interpretato l'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001 come applicabile alla domanda di equa riparazione proposta dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015. Secondo la Corte, la disposizione introduce una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo e costituisce ius superveniens che opera sugli effetti della domanda e sui presupposti legali del caso concreto. Di conseguenza, la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato fa venir meno, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata. Il ricorso viene dunque respinto; le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato per affermare che la nuova disciplina si applica in base al momento di proposizione della domanda, in assenza di norme derogatorie
art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001
la declaratoria di prescrizione del reato esclude, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale
L. n. 208/2015, art. 1, comma 777, lett. d)
legge che ha introdotto la modifica dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001
"non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato"
la disposizione opera come regola legale di esclusione del pregiudizio, salvo dimostrazione contraria
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 si applica alla domanda proposta dopo la sua entrata in vigore, poiché incide sui presupposti legali e sulla disciplina della prova, integrando uno ius superveniens.
- La declaratoria di prescrizione del reato comporta, salvo prova contraria, l'esclusione del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale ai fini dell'indennizzo ex L. n. 89/2001.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- La censura fondata sul tempus regit actum non è accolta quando la modifica normativa non riguarda un mero profilo procedimentale, ma incide sulla regolazione sostanziale dei presupposti probatori del diritto azionato.
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