Cassazione Penale, Sentenza n. 8669/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di riesame presentato contro la custodia cautelare, sostenendo che la precedente declaratoria di inammissibilità del primo gravame (per mancanza di firma digitale su un atto inviato via PEC) non può determinare la consumazione del potere di impugnazione. La censura è fondata sulla violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale: se il primo atto è affetto da un vizio meramente formale che ha impedito l'esame del merito, il titolare dell'impugnazione resta legittimato a proporre una nuova istanza valida nei termini di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che un vizio formale che ha reso inammissibile la prima impugnazione non determina la preclusione del potere di impugnazione, posto che non vi è stata pronuncia sul merito e quindi non si è formato alcun 'giudicato cautelare' preclusivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma, Sezione Riesame, per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, settimo comma c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria richiamando l'art. 94 (riferimento testuale incompleto nella sentenza).
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla pronuncia de plano del Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità del primo ricorso per vizi formali
art. 309 cod. proc. pen., settimo comma
fissa il termine di impugnazione e indica la competenza per il riesame; la Corte ha rimesso il giudizio al Tribunale ai sensi di questa disposizione
Sentenza Cass. Sez. 6, 27/10/2010 (Riviezzi), Rv. 248804
Sez. 6, Sentenza n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804
giurisprudenza richiamata che chiarisce come il 'giudicato cautelare' precluda la riproposizione solo quando sia intervenuto un effettivo apprezzamento sul merito; decisioni meramente procedurali non producono effetto preclusivo
richiamo procedurale agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione della decisione (la sentenza riporta il riferimento in modo incompleto)
Massime di principio
- Un vizio meramente formale che rende inammissibile un primo gravame non esaurisce il potere di impugnazione: è possibile proporre un nuovo ricorso valido purché entro i termini e nelle forme di legge.
- Il 'giudicato cautelare' e la preclusione processuale operano solo se la decisione precedente ha valutato il merito (fatti, prova o imputazione provvisoria); decisioni che si limitano a difetti procedurali non producono effetti preclusivi.
- In materia cautelare la preclusione mira a garantire coerenza tra la situazione di fatto e le misure cautelari, ma la sua estensione è strettamente limitata per evitare di impedire accessi giurisdizionali quando non c'è stato esame di merito.
- Per evitare l'inammissibilità per vizi formali, occorre rispettare scrupolosamente requisiti formali (es. firma digitale su atti inviati via PEC) o, se si riscontra un vizio formale della prima presentazione, riproporre tempestivamente l'atto corretto nel termine utile.
- In caso di dubbio sulla validità di una prima impugnazione dichiarata inammissibile, è prudente riproporre il gravame corretto e documentare la tempestività per preservare il diritto di impugnare.
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