Sentenza n. 605/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e mancato ricalcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, cessati dal servizio a domanda dopo 35 anni di servizio utile e al compimento di 55 anni di età, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, nonché la corresponsione delle somme aggiuntive, con interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987, lamentando che il beneficio non fosse stato riconosciuto nonostante le richieste rivolte all'INPS. L'INPS ha eccepito l'irricevibilità, sostenendo che si trattasse di azione avverso il silenzio, nonché la prescrizione del diritto. Nel merito ha sostenuto che il beneficio spettasse soltanto per cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso e, per il personale collocato a riposo a domanda, soltanto quando la domanda fosse stata presentata entro il 30 giugno dell'anno di maturazione congiunta dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ravvisando nella tardività una causa di decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, qualificando la controversia come azione di accertamento di un diritto, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., e non come azione avverso il silenzio. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha distinto il regime del beneficio dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio dalla disciplina dei requisiti della pensione di anzianità, ritenendo che l'art. 6-bis d.l. 387/1987 richieda, per il personale cessato a domanda, il possesso dei dati numerici espressamente indicati dalla norma: 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno è stato interpretato come funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, non come termine decadenziale per ottenere il beneficio, poiché una conseguenza così incisiva avrebbe dovuto essere prevista espressamente. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997 riguarda il riconoscimento dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Accertata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, il giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio e ha imposto all'INPS di ricalcolare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme aggiuntive, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non determina la decadenza dal beneficio, ma è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
La previsione conferma il collegamento del termine del 30 giugno con la decorrenza del collocamento a riposo, escludendo una funzione preclusiva del termine rispetto al beneficio economico.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 è richiamato anche per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997
La disposizione, relativa ai sei scatti per il personale cessato a domanda previo pagamento della contribuzione residua, opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; la controversia è stata qualificata come azione di accertamento di un diritto.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Ha consentito al TAR di richiamare la motivazione di propri precedenti conformi.
Massime di principio
- Per il personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, purché risultino integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
- Il beneficio dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio costituisce un istituto distinto dalla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla pensione di anzianità; le modifiche sopravvenute alla normativa pensionistica non possono essere automaticamente recepite nell'art. 6-bis d.l. 387/1987 in assenza di un espresso rinvio legislativo.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo; una decadenza non può essere desunta in via interpretativa in mancanza di una previsione normativa chiara ed espressa.
- L'art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997, che disciplina il riconoscimento dei sei scatti al personale cessato a domanda previo pagamento della contribuzione residua, rileva ai fini della base pensionabile e non incide sul diverso regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
- La controversia relativa all'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non configura un'azione avverso il silenzio per il solo fatto che l'amministrazione previdenziale non abbia dato seguito alle richieste dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →