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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della nota MASE n. prot. 189623 del 14/10/2025 comunicata in pari, in riscontro a diffida della ricorrente del 24/09/2025 assunta a protocollo MASE 174784, nella parte relativa al progetto di impianto di produzione di energia elettrica eolica on shore in attesa di VIA, ID_VIP 12978 denominato "Lama Cupa", costituito da 14 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 98 MW, ricadente nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA), Gioia del Colle (BA), Sammichele di Bari (BA) e Casamassima (BA), con annesso sistema di accumulo da 30 MW e incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in quanto sostanzialmente confermativa del silenzio e dell'inadempimento rispetto ai termini procedimentali di cui al quadro normativo applicabile; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione dei relativi provvedimenti.

Giustizia amministrativa202502039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativa al procedimento di VIA del progetto eolico "Lama Cupa", ritenuta sostanzialmente confermativa del silenzio e dell'inadempimento rispetto ai termini procedimentali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la nota ministeriale adottata in riscontro a una propria diffida, concernente il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto eolico on shore composto da 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 98 MW, con sistema di accumulo da 30 MW e opere di connessione alla rete. La ricorrente ha dedotto la sostanziale conferma del silenzio e dell'inadempimento dell'amministrazione rispetto ai termini di conclusione del procedimento e ha chiesto anche il risarcimento dei danni da ritardo. In sede cautelare ha allegato un pregiudizio riconducibile all'incertezza della pianificazione imprenditoriale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, poiché le ragioni dedotte si risolvevano nella generica prospettazione di una "incertezza di pianificazione imprenditoriale". Secondo il Collegio, mancavano allegazioni puntuali, ancor prima che prove, circa l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, requisito indefettibile richiesto dall'art. 55 c.p.a. La decisione riguarda la sola fase cautelare; il giudizio sulle domande di annullamento e risarcimento non risulta definito. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa adozione di misura cautelare

    La tutela cautelare presuppone anche l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; una prospettazione generica del danno non è sufficiente a integrare il periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo non può essere concessa in assenza di allegazioni puntuali sul pregiudizio grave e irreparabile, anche prima della relativa prova.
  • La mera incertezza della pianificazione imprenditoriale, se prospettata in termini generici e non collegata a un danno concreto, attuale e irreparabile, non integra il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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