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Sentenza

Sentenza n. 11991/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Luanda, prot. n. 826, in data 13.12.2023, avente ad oggetto il diniego del visto di ingresso richiesto per motivi di studio dal Signor Luemba Hilario Carlos pos. n. 1676; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti ed in particolare della comunicazione dell'Ambasciata d'Italia in Luanda, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in data 9.11.2023.

Giustizia amministrativa202400742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Luanda, nonché la comunicazione di preavviso di rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. L'Amministrazione si è costituita opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che il giudice non possa decidere nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
  • Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può pronunciarsi nel merito in assenza dell'attuale interesse del ricorrente alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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