Cassazione Penale, Sentenza n. 30643/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la sentenza di condanna muovendo tre censure principali: (1) violazione degli artt. 10 e 12 legge 497/1974 e carente/erronea motivazione sul punto del rinvenimento della pistola, sostenendo che l'imputato avrebbe trovato l'arma accanto al corpo del fratello e che i giudici non avrebbero valutato adeguatamente l'antefatto (la violenza subita dalla sorella da parte di Bevilacqua); (2) violazione dell'art. 54 cod. pen. per mancato riconoscimento dello stato di necessità/causa di giustificazione, poiché l'allontanamento armato sarebbe stato dettato dalla necessità di difendere la famiglia in un contesto di pericolo; (3) violazione degli artt. 133, 99 e 62-bis cod. pen. per applicazione automatica della recidiva, omissione del giudizio sulla maggiore colpevolezza e contestuale mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato o generico. Ha ribadito il principio della "doppia conforme": fuori dai casi di omessa trattazione di temi probatori decisivi o di manifesto travisamento non è consentita in sede di legittimità la riconsiderazione dei fatti. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti (immagini di videosorveglianza che immortalavano l'uscita travisata dall'abitazione, il ritorno impugnando chiaramente una pistola, comportamento compatibile con intento vendicativo e con volontà di eludere controlli). La Corte ha ritenuto infondata la tesi che l'arma fosse stata rinvenuta accanto al fratello e ha dichiarato non sussistente lo stato di necessità, perché Morelli poteva ricorrere alla protezione delle forze dell'ordine e non sussisteva un pericolo attuale e inevitabile al momento dell'allontanamento armato. Ha inoltre ritenuto corretta e non meritevole di revisione la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, motivata con riferimento alla pericolosità sociale e alla personalità del reo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della parte resistente.
Norme richiamate
legge 497 del 1974, artt. 10 e 12
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina probatoria (o alla valutazione di specifici mezzi di prova); la Corte ha ritenuto la censura generica e che i giudici di merito abbiano adeguatamente esaminato e respinto la tesi difensiva sul rinvenimento dell'arma
art. 54 cod. pen.
La Corte ha escluso la configurabilità dello stato di necessità perché non era prospettabile un pericolo attuale e inevitabile al momento dell'allontanamento dell'imputato e perché era praticabile ed efficace la tutela tramite le Forze dell'Ordine
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al regime delle circostanze (attenuanti/agggravanti); la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato
art. 99 cod. pen.
Richiamato con riferimento al calcolo della pena; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito, anche alla luce della recidiva
art. 62-bis cod. pen.
La disposizione sulla recidiva è stata ritenuta applicata correttamente: la Corte d'appello ha motivato che la recidiva attesta una più elevata capacità delinquere e pericolosità sociale del ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per i limiti di censura in cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti ma le censure erano generiche o infondate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la delimitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione nelle ipotesi di doppia conforme: non è consentita la riconsiderazione dei fatti se la motivazione è congrua e non omissiva su temi probatori decisivi
Massime di principio
- In ipotesi di "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado concordi), la Cassazione sindaca la motivazione solo se vi è omessa trattazione di questioni probatorie decisive o manifesto travisamento: non è permessa la riconsiderazione dei fatti basata su rivalutazione normale delle prove
- Le immagini di videosorveglianza che mostrano comportamento compatibile con occultamento dell'oggetto e successivo ritorno impugnando una pistola costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che possono fondare la responsabilità penale
- La tesi che l'arma sia stata "rinvenuta" dopo il fatto richiede elementi probatori specifici e non può essere sostenuta in modo meramente assertivo: bisogna documentare concretamente la dinamica del rinvenimento
- Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale, inevitabile e non altrimenti neutralizzabile; se è praticabile un ricorso efficace alle Forze dell'Ordine, la scriminante non è configurabile
- La recidiva non può essere censurata come automatica se il giudice di merito motiva la valutazione sulla maggiore pericolosità sociale e sulla inefficacia del trattamento rieducativo: la Corte di legittimità verifica solo la logicità della motivazione
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi anche senza esaminare esaustivamente ogni singola circostanza favorevole invocata dalla difesa
- Chi impugna in Cassazione questioni di fatto deve focalizzarsi su omissioni o travisamenti decisivi: argomentazioni generiche o riproposizioni di valutazioni già affrontate in sede di merito sono inammissibili
- Nelle situazioni di conflitto familiare con fatti violenti pregressi, la legittima tutela deve prioritariamente passare attraverso attivazione delle autorità; il comportamento volto a cercare vendetta armata aggrava la posizione dell'agente
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