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Sentenza

Sentenza n. 3784/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del decreto del Questore della Provincia di Napoli n.-OMISSIS-, notificato il 28.02.2025, ad oggetto il diniego, ai sensi del TULPS, dell’istanza prodotta dal ricorrente e volta ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi; b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza del 10.2.2025.

Giustizia amministrativa202501922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Napoli del rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi, nonché comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza prevista dal TULPS, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza della valutazione di inaffidabilità. L'Amministrazione aveva fondato il diniego su un controllo effettuato a Ischia nel 2023, durante il quale il ricorrente era stato trovato in compagnia di persone gravate da precedenti penali e di polizia, alcune delle quali legate da rapporti familiari a soggetti ritenuti esponenti o contigui alla criminalità organizzata. Il provvedimento richiamava inoltre tre controlli ravvicinati effettuati nel 2020, successivi alla cessazione di una precedente attività di vendita di preziosi, nei quali il ricorrente risultava accompagnarsi a soggetti con pregiudizi di polizia. Il ricorrente ha sostenuto l'occasionalità dell'incontro a Ischia, l'inesistenza di frequentazioni abituali, la propria condotta irreprensibile e l'assenza di violazioni durante la precedente attività, nonché l'insufficienza della motivazione relativa ai controlli del 2020. È stata altresì dedotta la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che le osservazioni presentate non fossero state adeguatamente considerate. Il ricorrente ha lamentato anche di non poter identificare le persone indicate nel provvedimento mediante sole iniziali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la vendita di oggetti preziosi sia soggetta ad autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 127 TULPS e costituisca un settore particolarmente delicato, nel quale l'Amministrazione può applicare una valutazione rigorosa dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità previsti dagli artt. 10 e 11 TULPS. Tale valutazione ha natura prognostica e ampiamente discrezionale: il giudice può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o sproporzione. Nel caso concreto, la pluralità dei congiunti gravati da gravi precedenti penali, i rapporti con soggetti pregiudicati e il contesto socio-ambientale complessivo rendevano non manifestamente illogica la prognosi secondo cui l'attività economica avrebbe potuto essere condizionata o agevolare attività criminose. Il TAR ha precisato che il rapporto di parentela, isolatamente considerato, non è sufficiente a fondare l'inaffidabilità, ma può assumere rilievo insieme alla natura, intensità e collocazione dei rapporti e agli ulteriori elementi istruttori. Ha inoltre escluso il deficit motivazionale lamentato in relazione alle persone indicate con iniziali, osservando che il ricorrente avrebbe potuto chiedere l'accesso difensivo ai documenti amministrativi necessari per identificarle e contestualizzare le frequentazioni. L'accesso difensivo può riguardare i documenti che riproducono informazioni provenienti da banche dati di polizia, senza implicare un accesso diretto alla banca dati, e può essere modulato per salvaguardare riservatezza e segretezza. Infine, il diniego dava conto dell'avvenuta valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; non sussisteva quindi un obbligo di confutazione analitica e puntuale di ogni argomento del privato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 127 R.D. 773/1931 (TULPS)

    La vendita di oggetti preziosi è attività soggetta ad autorizzazione di polizia.

  • art. 10 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Rileva, insieme all'art. 11 TULPS, nella disciplina dei requisiti soggettivi e della buona condotta richiesti per le autorizzazioni di polizia.

  • art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Consente una verifica rigorosa dell'affidabilità del richiedente, in relazione al rischio che la licenza sia abusata o utilizzata per illeciti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione è esclusa quando il provvedimento finale dà conto della valutazione delle osservazioni del privato; l'Amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni deduzione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Riconosce la prevalenza tendenziale dell'accesso difensivo, anche rispetto a esigenze di riservatezza o segretezza, purché l'accesso riguardi documenti amministrativi necessari alla difesa.

  • art. 9 l. 121/1981

    L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.

    Limita l'accesso diretto e la circolazione delle informazioni delle banche dati di polizia, ma non esclude l'accesso difensivo ai documenti amministrativi nei quali tali informazioni siano state trasfuse, con modalità idonee a tutelare gli interessi di sicurezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza relativa al commercio di oggetti preziosi, l'Amministrazione può applicare un particolare rigore nella verifica dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità, poiché l'attività presenta una specifica delicatezza sotto il profilo della prevenzione degli abusi e degli illeciti.
  • La valutazione dell'affidabilità del richiedente una licenza di pubblica sicurezza è prognostica, discrezionale e deve fondarsi su una corretta istruttoria e su una considerazione complessiva di atti, fatti, rapporti e contesto socio-ambientale; il sindacato giudiziale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o sproporzione.
  • Il rapporto di parentela con persone gravate da precedenti penali o collegate alla criminalità organizzata non determina di per sé l'inaffidabilità del richiedente, ma può assumere rilievo, insieme alla pluralità e gravità degli altri elementi, quando renda non irragionevole il rischio di condizionamento o di abuso dell'attività autorizzata.
  • L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 può riguardare i documenti amministrativi nei quali siano state trasfuse informazioni provenienti da banche dati di polizia, anche se non è consentito al privato l'accesso diretto alla banca dati; le modalità di accesso possono essere conformate per bilanciare difesa, riservatezza e segretezza.
  • Ai fini dell'art. 10-bis l. 241/1990, è sufficiente che il provvedimento finale dia conto dell'esame delle osservazioni del privato; non è necessario che l'Amministrazione confuti analiticamente ogni singola argomentazione o deduzione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAccesso difensivo
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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