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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Inammissibilità del ricorso introduttivo - Produzione in appello di nuovi documenti - Compensazione delle spese di giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava varie cartelle esattoriali deducendo, in primo grado, inesistenza delle notifiche e prescrizione breve dei crediti. L'ufficio eccepiva la tardività e l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto), sostenendo che la ricorrente era venuta a conoscenza delle pretese precedentemente (accesso agli atti/estratti di ruolo e presentazione di istanza di definizione agevolata D.L. 193/2016) e pertanto il ricorso, notificato oltre il termine, era tardivo. In appello l'Agenzia ha prodotto nuovi documenti attestanti la notifica delle cartelle, invocando la possibilità di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58(2) D.Lgs. 546/92.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo della contribuente, rilevando che, anche assumendo inesistenti le notifiche, la contribuente non poteva ignorare i carichi dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata del 19/04/2017 (e dopo accesso/estratto di ruolo del 13/01/2017), e quindi il termine di 60 giorni era decorso. Ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione in appello dei documenti prodotti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 58(2) d.lgs. 546/92 e della giurisprudenza di legittimità, che ha consentito la prova della notifica in sede di gravame. Per la complessità e le difficoltà interpretative la CTR ha compensato tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    termine di sessanta giorni per proporre ricorso dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto

    Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'atto che concreta la pretesa tributaria; anche in assenza di notifica formale, quando il contribuente abbia avuto conoscenza concreta (accesso agli estratti di ruolo o altri atti), il termine di 60 giorni inizia a decorrere e la tardività rende il ricorso inammissibile.

  • art. 58 D.Lgs. 546/1992 (comma 2)

    "E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti."

    Il comma 2 consente alle parti di depositare in appello nuovi documenti purché attinenti ai motivi espressi in primo grado; non si tratta di nuova prova istruttoria evidente ma di documenti che possono integrare la difesa in gravame.

  • D.L. 22/10/2016, n. 193 (definizione agevolata)

    La presentazione da parte della contribuente di istanza di definizione agevolata è stata ritenuta indice certa di conoscenza delle pretese e quindi punto di decorrenza del termine per impugnare.

  • Cass. ord. n. 3615/2019

    "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2"

    La Corte di Cassazione ha confermato che il deposito di documenti comprovanti la notifica della cartella in sede di appello può essere ammesso; tale produzione tende a costituire mera difesa volta a confutare le ragioni del ricorso originario.

  • Cass. n. 13584/2017 e Cass. n. 16098/2018

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la conoscenza dell'estratto di ruolo o altri atti idonei fa decorrere il termine per impugnare e che l'impugnazione deve dimostrare tempestività; inoltre si distingue l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di notifica dalla ipotesi in cui l'estratto stessa costituisca elemento di conoscenza.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare le cartelle esattoriali (art. 21 D.Lgs. 546/1992) decorre dalla data in cui il contribuente ha effettiva conoscenza della pretesa: la conoscenza può derivare anche da accessi agli atti, estratti di ruolo o atti amministrativi (es. istanze di definizione) e non soltanto dalla formale notifica.
  • La mancanza di prova della notifica non esclude automaticamente che il ricorso sia tardivo: se sussistono elementi che dimostrano la conoscenza antecedente dei debiti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per decorrenza del termine.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa (art. 58(2) D.Lgs. 546/92) quando i documenti sono attinenti ai motivi già svolti in primo grado; pertanto l'Amministrazione può depositare in sede di gravame documentazione probatoria della notifica delle cartelle.
  • In tema di onere della prova, spetta al ricorrente dimostrare la tempestività dell'impugnazione (data di effettiva conoscenza); l'Amministrazione può provare la regolarità della notifica anche in appello.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando la controversia presenta complessità e difficoltà interpretative tali da giustificare decisioni difformi tra i giudici; quindi anche la parte soccombente può non essere condannata alle spese se il collegio ritiene sussistano giustificazioni.

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