Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34176/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Federico Francesco. Il sequestro era finalizzato alla confisca diretta di euro 7.477.749,80 (presunto profitto del reato di adulterazione di prodotti fitosanitari) e al sequestro delle quote societarie e beni della Romanus Agro s.r.l. L'indagato, già sottoposto a custodia cautelare, contestava: 1) la competenza territoriale dell'autorità procedente (sostenendo la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore per effetto della localizzazione di alcuni fatti e della natura della fattispecie presupposto del reato di riciclaggio); 2) l'utilizzabilità delle intercettazioni e la tardiva iscrizione del reato associativo che, secondo la difesa, avrebbe reso illegittime attività investigative pregresse; 3) l'insussistenza del fumus commissi delicti relativamente ai reati contestati (adulterazione ex art. 441 c.p., associazione per delinquere ex art. 416 c.p., reati di violazione di sigilli e autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p.), nonché la erronea quantificazione del presunto profitto e l'assenza del periculum in mora. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 22/09/2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia presentata il 22/09/2025, ai sensi dell'art. 591, co.1 lett. d) c.p.p. Non essendo stata allegata una causa non imputabile al ricorrente che giustificasse la rinuncia, la Corte ha ritenuto sopraggiunto il venir meno dell'interesse alla decisione e ha pronunciato soccombenza del ricorrente. In conseguenza di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali (fumus, competenza territoriale, utilizzabilità delle intercettazioni, quantificazione del profitto), poiché l'inammissibilità per rinuncia ha impedito l'esame della fondatezza dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore determina una causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia del 22/09/2025.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La disposizione è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000,00) in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia ha determinato la soccombenza e non è stata giustificata per causa a lui non imputabile.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale in presenza; la Corte prende atto dell'assenza di tale richiesta ma la questione non è determinante ai fini della pronuncia sulla inammissibilità.

  • artt. 8, 21, comma 2 e 22 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in ordine alla competenza territoriale; la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso, pertanto non è stata data una pronuncia sostanziale su tali articoli.

  • artt. 266, comma 1 lett. f), 267, 405 e 407 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni e alla tempistica dell'iscrizione del reato; la Corte non ha deciso sul merito di queste eccezioni per effetto della rinuncia.

  • art. 349, 416, 441, 648-ter cod. pen.

    Articoli sostanziali richiamati nella contestazione (violazione di sigilli, associazione per delinquere, adulterazione di prodotti fitosanitari, autoriciclaggio). La Corte non ha valutato la sussistenza degli elementi di tali reati perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.

  • art. 6 legge 30 aprile 1962 n. 283

    Richiamata dalla difesa come fattispecie contravvenzionale alternativa all'art. 441 c.p.; la contestazione difensiva mirava a dimostrare che il fatto rilevante sarebbe stato una contravvenzione non idonea a costituire reato presupposto per il delitto di autoriciclaggio. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente presentata e non motivata da causa a essa non imputabile, determina l'inammissibilità del ricorso e il venir meno dell'interesse alla decisione; il rinunciante può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando un giudice di legittimità dichiara un ricorso inammissibile per rinuncia, non viene effettuato alcun esame di merito sulle questioni sostanziali: competenza territoriale, utilizzabilità delle intercettazioni, fumus commissi delicti e quantificazione del profitto restano non valutate.
  • Nel contestare sequestri preventivi e misure cautelari patrimoniali è fondamentale proporre l'impugnazione senza rinunciare prematuramente, perché la rinuncia estingue la possibilità di ottenere una pronuncia di merito su eventuali profili procedurali o probatori.
  • Le eccezioni relative alla competenza territoriale o all'utilizzabilità delle intercettazioni devono essere dedotte tempestivamente e con adeguata documentazione: la tardiva o inefficace deduzione può essere ininfluentemente se l'impugnazione viene ritirata o dichiarata inammissibile per altre cause.
  • Nelle contestazioni di reati come autoriciclaggio è rilevante la qualificazione del reato presupposto (delitto vs contravvenzione): la natura della fattispecie presupposto incide sulla configurabilità del reato di riciclaggio/autoriciclaggio e, potenzialmente, sulla competenza territoriale.
  • La quantificazione del presunto profitto richiede accertamenti economico-contabili che considerino non solo il valore lordo della merce sequestrata ma anche i costi e la reale disponibilità economica; semplici somme algebriche o stime induttive possono essere contestate in sede di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.