Cassazione Penale, Sentenza n. 36820/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva principalmente sulla nullità per celebrazione del processo in assenza dell'imputato senza prova della sua conoscenza della vocatio in ius: Mastouri aveva dichiarato un domicilio in sede di identificazione nelle indagini preliminari, non aveva mai ricevuto personalmente le notifiche rilevanti ed era stato difeso d'ufficio senza contatti effettivi; la Corte d'appello aveva ritenuto che la sola dichiarazione di domicilio dimostrasse la conoscenza del processo. Sono stati poi dedotti altresì vizi di motivazione sulla responsabilità, contestazione delle aggravanti (asportazione di placca antitaccheggio e vigilanza dei negozi) e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per il modico valore della refurtiva, ma tali motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per procedere in assenza senza prova della conoscenza effettiva del processo) e ha annullato le sentenze di primo e secondo grado limitatamente al capo A, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio su quel capo. Quanto al capo B, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione alla data indicata. Gli altri motivi sono stati considerati assorbiti.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita alla modalità di notificazione degli atti in favore del difensore; nel caso concreto si osserva che le notifiche rilevanti erano state effettuate nelle mani del difensore d'ufficio ma ciò non prova di per sé la conoscenza dell'imputato.
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma che impone all'appellante di eccepire in appello la nullità derivante dalla celebrazione del processo in assenza dell'imputato quando manchino i presupposti dell'art. 420-bis; nel caso la nullità era stata tempestivamente dedotta in appello.
art. 420-bis, cod. proc. pen. (testo ante e post riforma Cartabia)
Disciplina i casi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato; la Corte evidenzia che la sola elezione di domicilio (o la sola elezione presso difensore d'ufficio) non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza effettiva del processo e la volontaria sottrazione, richiedendosi un accertamento di fatti che dimostrino tale consapevolezza.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per il modico valore della refurtiva; nel caso il giudizio su tale attenuante non è stato decisivo perché il motivo principale ha assorbito gli altri profili di doglianza.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 162, comma 4-bis citato)
Richiamata come riferimento alla disciplina delle notificazioni e della elezione di domicilio presso il difensore, nella cornice normativa poi esaminata dalla giurisprudenza.
Legge-delega 27 settembre 2021, n. 134 (riforma Cartabia) e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiami normativi relativi alla riscrittura di talune parti di art. 420-bis; la Corte osserva che la riforma codifica i principi già affermati dalla giurisprudenza sulle garanzie di conoscenza effettiva del processo.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è indice sufficiente di conoscenza effettiva del procedimento; il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto effettivo e di comportamenti che dimostrino la volontà di sottrarsi.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Richiama il principio che la conoscenza rilevante è quella dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in ius; la semplice conoscenza di atti preliminari non sostituisce la prova della conoscenza della vocatio in ius.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio (anche presso difensore d'ufficio) o la mera irreperibilità non sono di per sé sufficienti a dimostrare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio; è necessario accertare fatti che dimostrino la consapevolezza del procedimento o la volontaria sottrazione.
- Se il processo si è celebrato in assenza e non risultano provate la conoscenza effettiva della vocatio in ius o la volontaria sottrazione, la sentenza di condanna può essere annullata; tale eccezione va però dedotta tempestivamente in appello ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis c.p.p.
- Quando la Corte di legittimità annulla per vizio di nullità legato all'assenza senza prova di conoscenza, gli altri motivi di doglianza possono risultare assorbiti e quindi non esaminati nel merito.
- La prescrizione estingue il reato indipendentemente dalle questioni sulla responsabilità; se il reato è già prescritto, la condanna relativa può essere annullata senza rinvio.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare qualsiasi contatto effettivo tra imputato e difensore e tutte le ricevute o prove di conoscenza delle notifiche, per evitare che la sola elezione di domicilio venga interpretata come insufficientemente probatoria della conoscenza del processo.
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