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Sentenza

Sentenza n. 1730/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202601230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.000, oltre accessori, per le annualità 2019/2020-2024/2025, e di € 750 per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 14 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria del 16 giugno 2026. Deduceva il perdurante mancato pagamento delle somme riconosciute dal titolo e chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi, con fissazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all'Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni. Nel merito lo ha accolto: la sentenza azionata era passata in giudicato e non risultava eseguita; il Ministero, rimasto formalmente costituito, non aveva dimostrato il pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; su richiesta del creditore dopo la scadenza del termine, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni, compiendo gli atti contabili e finanziari necessari. La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione. Nessun compenso è previsto per il commissario, dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700 oltre accessori, C.P.A. e I.V.A., con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro 15 giorni dalla notifica all'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo di pagamento nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un titolo giurisdizionale che impone il pagamento di somme nei confronti di un'amministrazione statale è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando il titolo azionato è passato in giudicato e l'Amministrazione non dimostra di averlo eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • La carenza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non giustifica la mancata esecuzione del giudicato di pagamento: il commissario ad acta deve attivare le procedure necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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