Cassazione Civile, Ordinanza n. 41242/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (opponenti)
La controversia
Un consulente tecnico nominato nell'ambito di un procedimento penale impugnava l'ordinanza del Tribunale di Rimini che, decidendo su opposizioni ai decreti di liquidazione emessi dal pubblico ministero, aveva ridotto i compensi riconosciutigli per due incarichi. Per il primo incarico, relativo a consulenza amministrativa e contabile, il Tribunale aveva ritenuto che i quesiti formalmente distinti fossero in realtà riconducibili a un unico complesso di verifiche strumentali alla valutazione dell'operato degli organi di una banca, escludendo la spettanza di sei compensi autonomi. Per il secondo incarico, ritenuto meramente supplementare e svolto in tempi molto brevi, il Tribunale aveva negato sia il riconoscimento del compenso massimo sia l'aumento previsto per le prestazioni eccezionali. Con il ricorso per cassazione il consulente denunciava violazione degli artt. 50, 51 e 52 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la pluralità dei compensi dipendesse dall'autonomia dei quesiti e degli accertamenti richiesti, non dalla unitarietà del comportamento degli indagati, e che per il secondo incarico fosse illegittima tanto la quantificazione al minimo quanto il mancato raddoppio del compenso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico, l'unitarietà o pluralità dell'incarico va desunta dall'unitarietà o pluralità degli accertamenti tecnici effettivamente richiesti e svolti, non dal solo numero dei quesiti formalmente formulati; quando le verifiche si collocano in un rapporto di strumentalità rispetto a una valutazione tecnica unitaria, non spettano compensi autonomi per ciascun quesito. Ha inoltre confermato che l'aumento fino al doppio ex art. 52 d.P.R. n. 115/2002 è riservato a prestazioni eccezionali per complessità, difficoltà e impegno notevolissimo, ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parte del sistema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, senza specifica diversa lettura nel provvedimento
art. 51 d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per individuare i criteri di liquidazione del compenso al consulente tecnico, che dipendono dagli accertamenti tecnici effettivamente svolti
art. 52 d.P.R. n. 115/2002
l'aumento dell'onorario fino al doppio è ammesso solo per prestazioni eccezionali per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, e la relativa valutazione è discrezionale se congruamente motivata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata dal ricorrente per censurare la decisione di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione nel rito camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
indicato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di compensi agli ausiliari del giudice, la pluralità dei quesiti non coincide automaticamente con la pluralità degli incarichi: ciò che rileva è se gli accertamenti tecnici richiesti siano realmente autonomi e autosufficienti oppure confluiscano in un'unica indagine sostanziale.
- Quando le singole verifiche peritali sono tutte strumentali a una valutazione tecnica unitaria, non può pretendersi la liquidazione di distinti compensi per ciascun quesito formalmente formulato.
- L'aumento dell'onorario previsto per prestazioni eccezionali al consulente tecnico è misura eccezionale, subordinata a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito fondato su complessità, difficoltà e notevole impegno professionale, e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La riduzione del compenso è legittima quando il giudice accerti che l'attività svolta, pur formalmente articolata, si è risolta in un incarico unitario o in un'attività supplementare di modesta entità rispetto all'incarico principale.
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