Cassazione Penale, Sentenza n. 28798/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna, in sede di giudizio abbreviato, di un’imputata ritenuta responsabile, in concorso con un coimputato, del tentato omicidio in danno della persona offesa, aggravato dalla commissione da parte degli autori di atti persecutori, dai futili motivi e dalla premeditazione, con esclusione dell’aggravante della minorata difesa e assorbimento del delitto di atti persecutori nella contestata aggravante. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul concorso di persone e sul dolo del concorrente, sostenendo che la mera presenza sul luogo, la conoscenza del proposito criminoso altrui e la generica adesione morale non bastassero a configurare il concorso, e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la mancata dissociazione dell’imputata, configurando una responsabilità per omesso impedimento in assenza di obbligo giuridico di garanzia; 2) vizio di motivazione per mancato confronto con le specifiche doglianze di appello, secondo cui le condotte dell’imputata immediatamente precedenti l’investimento sarebbero state neutre e compatibili con una normale dinamica di coppia, mentre la Corte le aveva ritenute univocamente criminose e indizianti il concorso nel tentato omicidio; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché la pena era stata ritenuta irragionevolmente pari a quella del correo esecutore materiale, la premeditazione sarebbe stata fondata su elementi relativi soprattutto al coimputato e a un generico astio, e non sarebbero state adeguatamente affrontate le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha valorizzato la doppia conforme di merito, che aveva ricostruito l’episodio come momento culminante di una più ampia e stabile intesa criminosa tra i due conviventi, nel contesto di una serie di atti persecutori ai danni della persona offesa. La partecipazione dell’imputata agli atti persecutori, gli appostamenti nei giorni precedenti, le riprese di videosorveglianza che mostravano l’imputata accelerare il passo su cenno del compagno, guardare verso la vittima durante la manovra e non opporsi né all’inversione di marcia né all’investimento, sono stati ritenuti elementi univoci della sua consapevole e integrale adesione al tentato omicidio, incompatibili con la mera connivenza. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che la premeditazione era stata motivata in modo congruo sulla base di elementi specifici anche riferibili all’imputata, e che le valutazioni su attenuanti generiche e pena erano espressione di discrezionalità di merito logicamente e giuridicamente corretta, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, con disposizione di oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per escludere che nel caso concreto vi fosse una mera presenza o adesione morale: il concorso richiede una partecipazione consapevole e causalmente apprezzabile alla realizzazione del fatto.
art. 576 c.p.
richiamato come aggravante legata alla commissione del tentato omicidio in connessione con gli atti persecutori.
art. 133 c.p.
richiamato per ribadire che la motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve necessariamente esaminare tutti i parametri, essendo sufficiente una valutazione congrua e non illogica.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l’oscuramento dei dati identificativi del provvedimento in caso di diffusione.
art. 61 n. 1 c.p.
richiamato come aggravante comune valorizzata nella determinazione della pena.
art. 577 n. 3 c.p.
richiamato come aggravante comune valorizzata nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Il concorso di persone può essere desunto non solo da atti esecutivi materiali, ma anche da una partecipazione consapevole che, nel contesto complessivo dei fatti, rafforzi il proposito criminoso dell’autore principale.
- La mera presenza sul luogo del fatto, la conoscenza del progetto del correo e la generica adesione morale interna non bastano, da sole, a integrare il concorso; occorrono elementi fattuali univoci che rendano la presenza causalmente e psicologicamente significativa.
- Quando il fatto di tentato omicidio si inserisce in una più ampia sequenza di condotte persecutorie compiute in concorso, il giudice può valorizzare il contesto unitario per inferire la consapevole condivisione del progetto omicidiario.
- Le censure di legittimità che sollecitano una diversa lettura di fatti già valutati in modo congruo e logico dai giudici di merito sono inammissibili se si risolvono in una mera rivisitazione del merito.
- La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo temporale tra ideazione e attuazione e la perdurante risoluzione criminosa fino alla commissione del reato; essa può essere ravvisata anche sulla base di elementi specifici riferibili a ciascun concorrente.
- In tema di dosimetria della pena, il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito quando essa sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica, senza necessità di analizzare espressamente tutti i parametri dell’art. 133 c.p.
- La parità di pena tra concorrenti non è di per sé illegittima, se il giudice ha motivato la sanzione con riferimento alla gravità del fatto, all’intensità del dolo, alle aggravanti e alla complessiva pericolosità manifestata dalla condotta.
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