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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02068/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Trento deducendo: (i) assenza di dolo specifico di evasione rispetto ai reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni); sostenendo che la mera emissione di fatture non dimostrerebbe il fine di evasione e che gli imputati si erano avvalsi di un professionista; (ii) errore nel non dichiarare la prescrizione di gran parte dei reati, per effetto di rinvii disposti su concorde richiesta delle parti e per un diverso criterio di decorrenza (sostengono che il termine decorra dalla cessazione della permanenza e non dall'accertamento); (iii) violazione dell'art. 158 c.p. con conseguente prescrizione, in particolare in presenza di continuazione dei reati (con indicazione di presunte date di prescrizione per i singoli imputati); (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., lamentando errata valorizzazione dei precedenti penali, mancata considerazione della condotta di vita successiva, della collaborazione processuale e delle censure difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (i) il primo motivo (insussistenza del dolo specifico) è stato ritenuto generico e privo della necessaria specificità, e inoltre la motivazione della Corte di appello (confermata la ricostruzione di primo grado) è risultata congrua: plurimi elementi probatori indicavano la falsità delle fatture (assenza di struttura aziendale, mancanza di contratti, assenza di pagamenti e di registrazioni contabili, inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali, occultamento della documentazione) e quindi la sussistenza del dolo di evasione; (ii) le censure sulla prescrizione sono infondate perché i rinvii disposti su richiesta delle parti comportano la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p., e perché per i reati tributari si applicano regole specifiche (art. 17, comma 1-bis Dlgs. 74/2000) che allungano i termini; la Corte ha inoltre richiamato che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo e la decorrenza si pone dall'ultima fattura emessa quando vi siano più episodi; (iii) l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 158 c.p. è risultata generica e non fondata alla luce delle sospensioni e del computo dei termini; (iv) l'esclusione delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua in relazione ai precedenti penali e alla molteplicità/non lieve intensità delle condotte. Esiti pratici: ricorsi dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, dell'onere ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza emessa il 14/10/2025 (depositata 19/01/2026).

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 8, 10

    Reati tributari contestati (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione di documenti). L'art. 8 (emissione di fatture inesistenti) è qualificato come reato istantaneo: in caso di plurime fatture false la consumazione si pone con l'emissione dell'ultima fattura.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis

    "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (…) sono elevati di un terzo"

    Per i delitti tributari (artt. 2-10) la prescrizione è aumentata di un terzo; i fatti commessi dopo il 17/9/2011 devono tener conto di tale aumento nel calcolo dei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 159, comma 1, n. 3

    Il rinvio del processo disposto su richiesta della parte (es. difensore) comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio; pertanto i rinvii concordati o richiesti producono effetto sospensivo sul decorso della prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione..."

    Il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento o da atti del processo esplicitamente indicati nel motivo; la denuncia generica e promiscua di vizi motivazionali è procedimentalmente inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 581

    Onere del ricorrente di enunciare i motivi del ricorso con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile.

  • Codice penale, art. 158

    Norma sulla prescrizione; le censure devono essere specifiche e tenere conto delle interruzioni/sospensioni e delle regole speciali per i reati tributari.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Le attenuanti generiche sono valutazione di fatto del giudice; possono essere legittimamente escluse se la motivazione del giudice indica ragioni preponderanti (es. precedenti penali e molteplicità/gravità delle condotte).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regime di condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • In reati tributari basati su fatture inesistenti il dolo specifico può essere desunto da un insieme coerente di elementi (assenza di struttura/mezzi delle società emittenti, mancanza di contratti/documentazione, mancati pagamenti, inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali, occultamento di scritture): non è necessario un "atto formale" di ammissione del fine evasivo.
  • La mera difesa basata sull'aver "delegato tutto a un professionista" non è, di per sé, idonea ad escludere il dolo se sussistono elementi che indicano consapevolezza e utilizzazione delle fatture ai fini fiscali.
  • I rinvii processuali disposti su richiesta delle parti (anche se concordati) sospendono il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; dunque chi impugna deve valutare l'effetto sospensivo dei rinvii nel calcolo della prescrizione.
  • Per i reati previsti dal D.lgs. 74/2000 si applicano regole specifiche: termini di prescrizione aumentati di un terzo (art. 17, c.1-bis) e possibilità di interruzione/efficacia da atti amministrativi (es. verbali di constatazione), tali profili devono essere considerati nel computo del termine prescrizionale.
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo e, in caso di plurime fatture, la decorrenza della consumazione può porsi con l'ultima fattura: perciò il dies a quo della prescrizione va calcolato con attenzione all'episodio più recente.
  • Le censure in cassazione richiedono precisione: denunce generiche o la mera ripetizione di argomentazioni già respinte in grado non sono ammesse; il ricorso deve indicare specificamente il vizio e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e, se motivata congruamente, non è sindacabile in cassazione salvo vizio logico o contraddittorio palese.

Testo integrale

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