Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., relativo alla presunta partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione transnazionale di tipo mafioso denominata Supreme/Supreme Vikings Confraternity. Il Procuratore contestava la valutazione della credibilità e del valore probatorio delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Ekeruo, Sunday, Ofladu), la mancata considerazione dei riscontri reciproci e di elementi fattuali ritenuti decisivi (ruolo apicale, condotte specifiche), nonché una presunta carenza motivazionale del Tribunale del Riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'impugnazione chiedesse in realtà una rivalutazione degli elementi indiziari e non la censura di vizi di logica o di motivazione macroscopici deducibili dal provvedimento impugnato. La Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale del Riesame secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori sono generiche o inattendibili e non forniscono indizi gravi, precisi e specifici idonei a sostenere, con la necessaria gravità, l'accusa di partecipazione stabile e apicale nell'organizzazione mafiosa. La pronuncia ricorda i criteri giurisprudenziali per la configurazione del 416-bis e conferma che la mera indicazione di un presunto ruolo direttivo, senza descrizione di condotte o facta concludentia, non è sufficiente a sostenere la misura cautelare.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte richiama che la partecipazione va dimostrata mediante stabile e organica compenetrazione con il sodalizio, desumibile da indici gravi e precisi e da facta concludentia, non da affermazioni generiche.
art. 192 co. 3 cod. proc. pen.
Richiama il principio relativo al valore probatorio e all'uso dei riscontri tra dichiarazioni di collaboratori: il riscontro reciproco è utile solo se le dichiarazioni sono dettagliate, coerenti e attendibili; non è efficace se le propalazioni sono generiche o contraddittorie.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005
Definisce i criteri per la partecipazione ad associazione mafiosa: occorre ruolo dinamico e funzionale, indicatori fattuali e facta concludentia per inferire l'affiliazione e la stabile compenetrazione nel sodalizio.
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 38786 del 23/05/2017
Sez. 5 n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205
Ribadisce la necessità di indizi gravi e precisi e il riferimento al periodo temporale specifico per sostenere la partecipazione mafiosa.
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 7839 del 12/02/2021
Sez. 2 n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890
Sottolinea che l'attribuzione del ruolo di capo richiede elementi concreti che dimostrino incarichi direttivi, relazioni qualificate o comportamenti decisionali nell'ambito del gruppo.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito per una diversa valutazione degli elementi probatori: i ricorsi che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per applicare l'art. 416-bis c.p. e misure cautelari connesse, è necessario disporre di indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino una compenetrazione stabile e un ruolo dinamico nell'organizzazione, non semplici valutazioni sommative o etichette.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono descrizioni dettagliate e indicatori fattuali concreti; il principio del riscontro reciproco vale solo se le propalazioni non sono generiche e risultano coerenti e attendibili.
- La mancanza di descrizione di condotte specifiche o di facta concludentia che colleghino l'indagato al vertice dell'organizzazione rende insufficiente la base indiziaria per misure cautelari gravose.
- La motivazione del giudice del merito deve essere logica e non manifestamente illogica; incongruenze minori o differente valutazione dei fatti, se adeguatamente esposte, non comportano automaticamente cassazione.
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