Sentenza n. 831/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022 adottata dal Comune di Sestri Levante, notificata il 17 marzo 2022 avente ad oggetto “atto di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria (ex articolo 31, comma 4-bis, del DPR 06 giugno 2001 n.ro 380 e s.m.i.)”; - di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o comunque consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di una rampa abusiva realizzata in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune per non avere ottemperato all’ordine di demolizione della rampa abusiva. Ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, e dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, degli artt. 45, comma 3-bis, e 40, comma 3, l.r. Liguria n. 16/2008, degli artt. 11 e 18 l. n. 689/1981, dell’art. 6 CEDU e del principio del ne bis in idem, nonché difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà. Non ha contestato la mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, ma ha censurato la quantificazione della sanzione nel massimo edittale di 20.000 euro. Ha sostenuto che, poiché la rampa era stata ritenuta paesaggisticamente compatibile con provvedimento del 13 agosto 2019, previo pagamento della sanzione paesaggistica di 20.144 euro, il Comune avrebbe dovuto considerare già compensato il disvalore paesaggistico e determinare la sanzione tra il minimo di 2.000 e il massimo di 20.000 euro sulla base di una specifica istruttoria sulla gravità della lesione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori. Ha rilevato che l’abuso era stato realizzato in area paesaggisticamente vincolata, che l’ordine di demolizione non era stato impugnato e che la ricorrente non vi aveva ottemperato; la denuncia strutturale presentata non costituiva istanza di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. La sanzione paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 e quella edilizia ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 perseguono finalità e presupposti diversi: la prima ha funzione riparatoria dell’impatto paesaggistico e consente, ricorrendone i presupposti, il mantenimento dell’opera; la seconda non monetizza l’impatto paesaggistico né reprime direttamente l’abuso, ma costituisce una misura coercitiva indiretta volta a favorire l’esecuzione dell’ordine di demolizione. Le sanzioni sono quindi autonome e cumulabili. Il pagamento della sanzione paesaggistica non esonera dall’obbligo di demolizione quando manca la sanatoria edilizia e non impedisce l’applicazione della sanzione per l’inottemperanza. Per gli abusi realizzati in aree paesaggisticamente vincolate, l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 prevede la sanzione non modulabile di 20.000 euro; non era pertanto necessaria una graduazione dell’importo in relazione alla gravità concreta della lesione paesaggistica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione nella misura massima pari a 20 mila euro
La sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di abusi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico è applicata nella misura non modulabile di 20.000 euro e ha funzione di misura coercitiva indiretta rafforzata.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
Individua, nel ragionamento del giudice, gli abusi realizzati in aree paesaggisticamente vincolate rispetto ai quali opera la più intensa esigenza coercitiva al ripristino.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La sanzione paesaggistica ha funzione riparatoria dell’impatto dell’abuso sul paesaggio ed è distinta, autonoma e cumulabile rispetto alla sanzione edilizia per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità edilizia richiede una specifica istanza; una mera denuncia strutturale priva dei relativi requisiti non integra tale richiesta e non consente di evitare l’obbligo di demolizione.
art. 45, comma 3-bis, l.r. Liguria n. 16/2008
è sempre irrogata la sanzione nella misura massima pari a 20 mila euro
La disciplina regionale è ritenuta identica a quella dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e impone, per gli abusi in aree paesaggisticamente tutelate, la sanzione nella misura massima.
Massime di principio
- La sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone l’inottemperanza all’ordine di demolizione, non la mera realizzazione dell’abuso, e svolge una funzione di coercizione indiretta all’esecuzione del ripristino.
- La sanzione edilizia per l’inottemperanza all’ordine di demolizione e la sanzione paesaggistica di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 hanno presupposti e finalità differenti; sono pertanto autonome e cumulabili.
- Il pagamento della sanzione paesaggistica e l’accertamento della compatibilità paesaggistica non sostituiscono la sanatoria edilizia né esonerano dall’obbligo di demolizione quando l’opera non sia stata regolarizzata sotto il profilo edilizio.
- Per gli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è pari a 20.000 euro in misura non modulabile; non è quindi richiesta una graduazione dell’importo in base alla concreta entità della lesione paesaggistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →