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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2014, fondato sul disconoscimento della qualifica di ente associativo no profit. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva già rigettato l'appello dell'associazione, ritenendo che i soci dominanti avessero gestito l'attività in modo imprenditoriale e finalizzato alla distribuzione di utili, utilizzando una veste giuridica impropria per ottenere un trattamento fiscale di favore e violando le prescrizioni normative applicabili. In cassazione l'associazione proponeva ricorso affidato a quattro motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato preliminarmente la mancanza della documentazione attestante la regolarità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in via pregiudiziale, senza esaminare i quattro motivi dedotti, poiché la ricorrente non aveva prodotto la documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione del ricorso alla controparte intimata. Non sono state liquidate spese di lite perché l'Agenzia delle entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La memoria dell'impugnante è stata richiamata nel procedimento camerale, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato un vizio preliminare dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    È la previsione applicata per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso presuppone la prova della regolare notificazione alla controparte; la mancata produzione della relativa documentazione determina l'inammissibilità in rito, senza esame dei motivi.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e risulta proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • Se la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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