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Sentenza

Sentenza del 25/02/2022 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Decreto ingiuntivo - Natura patrimoniale del riconoscimento del debito - Tassazione in misura proporzionale e in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha annullato l'avviso di liquidazione e le sanzioni. Si è ritenuto che la ricognizione del debito abbia natura prevalentemente dichiarativa e non introduca novazione o contenuto patrimoniale rispetto all'obbligazione originaria; di conseguenza l'atto è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Il principio è stato confermato con riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1132/2009).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta in misura proporzionale e dell'irrogazione delle sanzioni per la registrazione di un decreto ingiuntivo che richiama una scrittura privata contenente la ricognizione del debito. Il ricorrente ha sostenuto che la ricognizione del debito, ex art. 1988 c.c., non ha contenuto patrimoniale né innovativo ma solo valore probatorio, per cui l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione del debito non crea una nuova obbligazione né modifica l'obbligazione originaria; ha valore probatorio e natura dichiarativa.

  • d.P.R. 131/1986 (art. 22; artt. tariffari richiamati: art. 3 tariffa parte I, art. 4 tariffa parte II, art. 8 lett. b) tariffa I, art. 9 tariffa parte I, art. 69)

    art. 22; art. 3 tariffa parte I; art. 4 tariffa parte II; art. 8 lett. b) tariffa I; art. 9 tariffa parte I; art. 69

    Applicata la disciplina dell'imposta di registro: la registrazione di atti a contenuto dichiarativo come la ricognizione del debito rientra nella tassazione in misura fissa prevista per atti privi di contenuto patrimoniale, non nella misura proporzionale prevista per atti traslativi o innovativi.

  • Giurisprudenza: Cass. 1132/2009

    Conferma che la ricognizione del debito ha natura dichiarativa e che per atti di tal genere va applicata l'imposta fissa; principio richiamato e seguito nel caso di specie.

Massime di principio

  • La 'ricognizione del debito' ex art. 1988 c.c. va qualificata come atto dichiarativo con prevalente rilevanza probatoria e non come atto avente contenuto patrimoniale o innovativo.
  • Gli atti che non introducono novazione o trasferimento patrimoniale devono essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa, non in misura proporzionale.
  • La registrazione di un decreto ingiuntivo che si limita a richiamare una scrittura privata di riconoscimento/ricognizione del debito conserva la natura dell'atto richiamato e segue la relativa tassazione fissa.
  • Le liquidazioni e le sanzioni fondate su una errata qualificazione fiscale dell'atto (attribuendogli contenuto patrimoniale inesistente) sono annullabili.
  • In caso di dubbio sulla natura dell'atto, è necessario valutare se vi sia effettiva innovazione dell'obbligazione o trasferimento di diritti: in mancanza, prevale la tassazione fissa. Riferirsi alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 1132/09) per orientamento.

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