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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15950/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio operato dalla Corte territoriale dopo il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia assunto quale pena base la pena complessiva (20 anni) irrogata con la sentenza del 18/12/2018, senza scorporare i reati già unificati in quella decisione per individuare quale fosse il reato concretamente punito più gravemente; contesta inoltre l'aumento complessivo di 6 anni per i reati satellite, senza indicazione dei singoli aumenti e senza chiarire se sia stata applicata la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.). Il ricorso denuncia violazione degli artt. 81 c.p., 187 disp. att. c.p.p., 671 c.p.p. e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione. Il motivo dell'annullamento è che la Corte territoriale non ha rispettato il principio secondo cui, quando si rideterminano pene inflitte con distinte condanne che a loro volta comprendono reati già unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., il giudice dell'esecuzione deve: 1) scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione; 2) individuare il reato punito più gravemente nella concreta applicazione; 3) applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite (inclusi quelli già riuniti nella sentenza presa in considerazione). Inoltre la Corte ha richiamato che, trattandosi di sentenze pronunciate con rito abbreviato, la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. va calcolata sul totale ottenuto applicando l'aumento per continuazione sulla pena base prima della diminuzione (cioè: pena base precedente alla diminuente, + aumenti, poi applicazione della diminuente sull'intero). La causa è quindi rinviata per nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio conforme a questi principi.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per il principio che consente l'unificazione di più reati: nel procedimento di rideterminazione delle pene il giudice dell'esecuzione deve tenere conto che alcune condanne includono reati già riuniti dal giudice della cognizione e pertanto è necessario scorporare tali reati per individuare il reato più grave e calcolare gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle premesse; la sentenza di rinvio per competenza richiede che il giudice dell'esecuzione sia conforme ai limiti dettati dalla disciplina procedurale.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: la Corte ha statuito che il riconoscimento comporta specifici obblighi di scorporo e calcolo della pena come sopra descritti.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di un terzo per le pene irrogate con il rito abbreviato: la Corte ha interpretato che, quando si riconosce la continuazione fra condanne pronunciate con rito abbreviato, la diminuzione va applicata sul complesso ottenuto dopo aver individuato la pena base (nella sua entità precedente alla diminuente) e avervi aggiunto gli aumenti per continuazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c) ed e))

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: il difensore del condannato ha invocato tali lett. per denunciare vizi di violazione di legge e di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della riproduzione del motivo di ricorso; non incide sul merito ma delimita la portata della deduzione in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva tra condanne distinte, se una o entrambe le sentenze contengono reati già unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati unificati e poi identificare il reato concretamente punito più gravemente; non si può prendere come base la pena complessiva di una sentenza senza tale analisi.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati in modo autonomo per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti nella sentenza presa come riferimento, e devono essere espressamente indicati in motivazione (con il relativo calcolo).
  • Se le condanne sono state pronunciate con il rito abbreviato, la diminuzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. si applica al risultato complessivo ottenuto dopo aver determinato la pena base nella sua entità precedente alla diminuzione e dopo avervi applicato gli aumenti per continuazione (ossia: calcolo aumenti su pena senza diminuente, poi applicazione della diminuente sull'intero).
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve rendere trasparente il calcolo: indicare la pena considerata come base, gli scorpori effettuati, gli aumenti singoli per ciascun reato satellite e l'eventuale applicazione della diminuzione per il rito abbreviato; l'omissione di questi passaggi può determinare l'annullamento con rinvio.
  • In casi analoghi è prudente richiedere espressamente al giudice dell'esecuzione la dettagliata esposizione del computo sanzionatorio (con indicazione delle singole voci) per evitare errori di principio che la Cassazione ritiene rilevanti.

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