Cassazione Penale, Ordinanza n. 17043/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo un solo motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 42 e 640 c.p. Il ricorso contestava la decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non specifico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica argomentata delle ragioni poste a base della sentenza impugnata. La pronuncia di appello era inoltre una "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado, sicché le due decisioni potevano essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era indeducibile perché privo di specifica analisi critica della motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativo di doglianze già vagliate e respinte. Ha inoltre richiamato il principio della doppia conforme tra primo e secondo grado, che consente la lettura congiunta delle due decisioni di merito quando esse adottano i medesimi criteri di valutazione della prova. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 42 c.p.
Richiamato solo come norma oggetto della censura; non viene svolta una autonoma interpretazione, perché la Corte rileva l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
art. 640 c.p.
Richiamato come disposizione relativa al reato di truffa contestato alla ricorrente; la Corte osserva che i giudici di merito avevano già ritenuto pienamente comprovati gli elementi costitutivi del reato.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595
Richiamata per affermare che, in presenza di doppia conforme e di richiamo della sentenza di appello a quella di primo grado, le due decisioni di merito possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado con "doppia conforme", le due decisioni possono essere lette unitariamente ai fini del controllo di legittimità, purché vi sia richiamo alla decisione di primo grado e coincidenza dei criteri di valutazione della prova.
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare in modo generico violazioni di legge o vizi motivazionali: occorre una censura specifica, autosufficiente e ancorata alle ragioni decisive poste a base della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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