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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18886/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 601 c.p.p. per mancata/errata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale: al difensore era pervenuta una PEC (17.09.2021) con intestazione relativa al procedimento di Alagna ma con allegato riferito a diverso procedimento; il difensore comunicò l'errore e, solo il 03.03.2022, apprese dalle conclusioni del P.G. la data dell'udienza (14.03.2022), non avendo potuto richiedere tempestivamente la trattazione orale e chiedendo la rimessione in termini. Si eccepiva quindi la violazione del contraddittorio e nullità del decreto di fissazione dell'udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato l'errata/notifica tardiva al difensore che ha impedito la richiesta tempestiva di trattazione orale, configurando una nullità a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, ordinando inoltre che la Corte territoriale verifichi in sede di rinvio la sussistenza delle condizioni di procedibilità dei reati di furto alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022)

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    La mancata o errata notifica del decreto di fissazione dell'udienza in camera, ove impedisca al difensore di chiedere tempestivamente la trattazione orale, integra una nullità a regime intermedio per violazione del contraddittorio.

  • art. 23-bis d.l. n.137/2020 e art. 16 d.l. n.228/2021 (discipline emergenziali)

    Nel regime emergenziale la celebrazione in camera di consiglio su conclusioni scritte è prevista, ma la possibilità per la difesa di richiedere la trattazione orale deve essere garantita; l'effettiva impossibilità di partecipare oralmente determina violazione del contraddittorio.

  • art. 23 d.l. n.149/2020

    Disciplina la celebrazione delle udienze in camera di consiglio per esigenze emergenziali; va comunque garantito il diritto della difesa alla tempestiva conoscenza e alla richiesta di discussione orale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La difesa ha invocato nullità assolute ai sensi dell'art. 179; la Corte ha qualificato il vizio come nullità generale a regime intermedio, deducibile in cassazione, e non esclusivamente come nullità assoluta.

  • art. 625 cod. pen. co.1 nn.2 e 7

    Nella sentenza di merito i fatti erano stati qualificati come furto aggravato (violenza sulle cose e cose esposte alla pubblica fede); la Cassazione non ha deciso nel merito su queste qualifiche ma ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 624 cod. pen. (modificato dall'art. 2, lett. i) del d.lgs. n.150/2022)

    La riforma (cd. Cartabia) ha inciso sulla procedibilità del reato di furto, rendendolo in generale procedibile a querela; la Corte ha disposto che in sede di rinvio la Corte d'Appello verifichi la sussistenza delle condizioni di procedibilità alla luce della nuova disciplina.

Massime di principio

  • La notifica tempestiva e corretta del decreto di fissazione dell'udienza è essenziale: un errore formale o la consegna tardiva che impedisca al difensore di richiedere la trattazione orale può determinare l'annullamento della decisione per violazione del contraddittorio.
  • In regime di processi decisi su conclusioni scritte (camera di consiglio), la facoltà della difesa di chiedere la discussione orale deve essere preservata; l'impossibilità fattuale di esercitarla costituisce vizio rilevabile in cassazione.
  • L'errata PEC (es. allegato riferito ad altro procedimento) può configurare una notifica inefficace se produce l'effetto pratico di impedire la conoscenza in tempo utile dell'udienza; la difesa deve tempestivamente contestare l'errore e chiedere rimedi (rimessione in termini).
  • Le nullità che incidono sul contraddittorio sono qualificate dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio, deducibili con ricorso per cassazione se non rimosse tempestivamente in sede territoriale.
  • All'atto del rinvio il giudice di merito deve verificare anche eventuali modifiche legislative sopravvenute che incidono sulla procedibilità dei reati (es. riforma del 2022 sul furto), prima di riprendere il giudizio nel merito.
  • Prassi difensiva consigliata: conservare e documentare tutte le comunicazioni PEC ricevute, segnalare immediatamente al magistrato ogni notifica errata, presentare richiesta formale di rimessione in termini e, se non accolta, impugnare in cassazione la violazione del contraddittorio.

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