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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33336/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per due episodi di tentato furto aggravato commessi in due esercizi commerciali. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto un unico motivo, denunciando la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione della pena irrogata, ritenuta eccessiva rispetto al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già proposta in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo non contraddittorio e non manifestamente illogico che la pena base era stata fissata sopra il minimo edittale ma comunque sotto la media, valorizzando lo stadio avanzato dei due tentativi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già formulata in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando non evidenzi reali vizi logici o contraddizioni della motivazione, ma si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La determinazione della pena base è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice dia conto dei criteri utilizzati e della collocazione della pena in rapporto alla cornice edittale, anche valorizzando elementi come lo stadio avanzato del tentativo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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