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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 21232 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva richiesto l'ICI per l'anno 2001 su due immobili classificati catastalmente in categoria D/7, utilizzati rispettivamente come spogliatoio del personale addetto alla manutenzione e sorveglianza ferroviaria e come posto di custodia e comando di un passaggio a livello. FSE ha sostenuto di non essere proprietaria degli immobili, ma di averli ricevuti in semplice comodato o comunque in uso dalla Regione Puglia nell'ambito dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico. Ha inoltre invocato l'esenzione prevista per gli immobili destinati ai servizi di trasporto e contestato la motivazione della CTR, che aveva ritenuto sufficiente il fatto che FSE traesse i frutti dall'attività esercitata e sostenesse gli oneri relativi ai beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviato la causa alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, ai fini ICI, la soggettività passiva deriva normalmente dalla proprietà o dalla titolarità di un diritto reale di godimento, non dalla mera disponibilità materiale del bene o dalla titolarità di un diritto personale, come il comodato. Ha inoltre escluso l'esenzione catastale per gli immobili classificati D/7, non riconducibili alle categorie E/1-E/9, precisando che l'eventuale errata classificazione catastale deve essere contestata dal contribuente mediante impugnazione dell'atto di classamento. Tuttavia, la CTR non aveva accertato adeguatamente se il rapporto tra Regione e FSE integrasse un comodato oppure un diritto reale di godimento; pertanto, non era possibile confermare l'imponibilità senza un nuovo esame dei contratti e della normativa applicabile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1

    Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    Il presupposto dell'ICI è il possesso dell'immobile, ma tale possesso deve essere inteso in senso giuridico e non come mera disponibilità materiale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3

    È soggetto passivo dell'imposta il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

    La soggettività passiva ICI spetta, in via generale, al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento. Il titolare di un semplice diritto personale, come il comodato, non è normalmente soggetto all'imposta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2

    Le eventuali ipotesi eccezionali previste dalla norma devono essere applicate secondo il loro specifico contenuto, senza sostituire l'accertamento della natura reale del diritto sul bene.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    L'esenzione riguarda, tra gli altri, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E/1-E/9, comprese le stazioni per servizi di trasporto. L'esenzione dipende dalla classificazione catastale oggettiva e non dalla sola funzione strumentale dell'immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa e insufficiente motivazione sulla natura del rapporto giuridico con gli immobili.

  • L. 22 dicembre 1985, n. 887

    La norma è richiamata nel contesto dell'evoluzione del regime di gestione del servizio ferroviario da parte di FSE, ma la decisione demanda al giudice del rinvio l'esame della normativa statale e regionale rilevante per qualificare il rapporto sui beni.

  • Cass. n. 1704 del 2016

    Se il contribuente ritiene erronea la categoria catastale e intende ottenere un trattamento esonerativo, deve impugnare l'atto di classamento; non può ottenere l'esenzione limitandosi a contestare l'imposizione nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Per l'ICI, e in linea generale per i tributi patrimoniali fondati sul possesso, la mera disponibilità o detenzione dell'immobile non è sufficiente: occorre verificare se il soggetto sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, salvo specifiche eccezioni normative.
  • Un contratto di comodato, concessione d'uso o affidamento del bene non determina automaticamente la soggettività passiva del concessionario; è necessario qualificare giuridicamente il rapporto sulla base del contratto e della normativa applicabile.
  • La classificazione catastale ha rilievo decisivo per le esenzioni: un immobile in categoria D/7 non beneficia dell'esenzione prevista per le categorie E/1-E/9, anche se utilizzato strumentalmente per un servizio pubblico o di trasporto.
  • Chi ritiene errata la categoria catastale deve contestare tempestivamente l'atto di classamento; nel giudizio contro l'avviso d'imposta non è normalmente sufficiente sostenere che l'immobile svolge una funzione esente.
  • Il pagamento degli oneri di gestione, l'uso produttivo del bene o il diritto di percepire i ricavi dell'attività non dimostrano, da soli, l'esistenza di un diritto reale e non possono sostituire l'accertamento del presupposto impositivo.
  • Quando la sentenza di merito non chiarisce la natura giuridica del rapporto con l'immobile, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame documentale, senza che la Cassazione determini direttamente l'imponibilità definitiva.

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