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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-184/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2025. — AF contro Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Richiedenti protezione internazionale – Articolo 7 – Luogo di residenza – Articolo 18 – Condizioni materiali di accoglienza – Alloggio – Centri di accoglienza – Trasferimento – Rifiuto del richiedente – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) – Riduzione delle condizioni materiali di accoglienza o loro revoca in casi eccezionali e debitamente motivati – Abbandono del luogo di residenza senza fornire informazioni o senza permesso – Articolo 20, paragrafo 4 – Violazione grave delle regole del centro di accoglienza – Articolo 20, paragrafo 5 – Proporzionalità – Tenore di vita dignitoso – Articolo 21 – Richiedenti appartenenti alla categoria delle persone vulnerabili – Articolo 23 Minori – Facoltà di uno Stato membro di revocare le condizioni materiali di accoglienza, in caso di rifiuto da parte del richiedente di essere trasferito in un altro centro di accoglienza. — Causa C-184/24

Giurisprudenza europea62024CJ0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il rifiuto di un richiedente protezione internazionale di trasferirsi in un altro centro di accoglienza possa essere assimilato all’ipotesi di abbandono del luogo di residenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE. La revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza non è quindi consentita su tale base. Resta però possibile, in presenza dei presupposti, adottare sanzioni più limitate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, nel rispetto del principio di proporzionalità e del tenore di vita dignitoso.

Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità della revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza al richiedente protezione internazionale che rifiuti il trasferimento in altro centro di accoglienza.

La questione giuridica

Se l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE osti a una normativa nazionale che consente di revocare integralmente le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti di trasferirsi in un altro centro di accoglienza, anche quando, per effetto della revoca, il richiedente e la sua famiglia non siano più in grado di far fronte alle esigenze elementari di vita; e, in via connessa, se tale comportamento possa al più giustificare una sanzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, nel rispetto dell’articolo 20, paragrafo 5.

Principio di diritto

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE osta a una normativa nazionale che consenta di revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza al richiedente che rifiuti il trasferimento in un diverso centro di accoglienza, poiché tale ipotesi non rientra nell’abbandono del luogo di residenza senza informare l’autorità o senza permesso; il rifiuto reiterato può tuttavia, se costituisce una grave violazione delle regole del centro, essere sanzionato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, purché la misura sia individuale, proporzionata e non privi in ogni circostanza il richiedente di un tenore di vita dignitoso, con particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili e dei minori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE

Revoca delle condizioni materiali di accoglienza in caso di rifiuto del trasferimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La Corte è stata chiamata a chiarire se la direttiva 2013/33/UE consenta di revocare integralmente le condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente rifiuti di trasferirsi in un diverso centro di accoglienza.

Fatti e procedimento principale

AF, richiedente protezione internazionale, agiva anche in nome del figlio minorenne BF. Entrambi erano ospitati in un centro di accoglienza a Milano. La Prefettura di Milano ha disposto la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza, in conseguenza del rifiuto reiterato di AF di trasferirsi, con il figlio, in un altro centro della stessa città. Il giudice nazionale osservava che il trasferimento era motivato da ragioni organizzative e dalla necessità di liberare un alloggio destinato a un nucleo familiare più numeroso.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2013/33/UE, specie:

  • l’articolo 7, in tema di luogo di residenza e obblighi di comunicazione;
  • l’articolo 17, sulle condizioni materiali di accoglienza e l’adeguata qualità di vita;
  • l’articolo 18, sulle modalità di alloggio e sui trasferimenti tra strutture;
  • l’articolo 20, sui casi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza;
  • l’articolo 21, sulle persone vulnerabili;
  • l’articolo 23, sui minori;
  • l’articolo 26, sui mezzi di ricorso. Sono inoltre richiamate la direttiva 2013/32/UE, in particolare gli articoli 13 e 28, e la direttiva 2011/95/UE tramite i rinvii contenuti nella direttiva 2013/32.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla distinzione tra le ipotesi tassative di cui all’articolo 20, paragrafi 1-3, della direttiva 2013/33/UE e la diversa fattispecie delle sanzioni di cui al paragrafo 4. L’ipotesi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), riguarda il richiedente che lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informarla o senza permesso; tale formulazione presuppone un allontanamento dal luogo di residenza effettivo, con conseguente perdita di reperibilità da parte delle autorità.

Il rifiuto di trasferirsi in un altro centro, restando però nel centro originario, non integra invece tale fattispecie: il richiedente non "lascia" il luogo di residenza, ma vi permane. Di conseguenza, non può applicarsi la revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a).

La Corte osserva poi che le ipotesi dei paragrafi 1 e 3 rispondono a logiche di contrasto agli abusi o di reazione all’occultamento di risorse, mentre il paragrafo 4 consente sanzioni per gravi violazioni delle regole del centro o comportamenti gravemente violenti. In questo quadro, un rifiuto persistente di liberare un alloggio assegnato e di trasferirsi in una struttura adeguata può costituire una grave violazione delle regole del centro, valutata alla luce di tutte le circostanze concrete, inclusa la durata e la persistenza della condotta.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, la sanzione non può consistere nella privazione totale delle condizioni materiali di accoglienza, perché l’articolo 20, paragrafo 5, impone che ogni misura sia individuale, proporzionata e garantisca comunque un tenore di vita dignitoso. La Corte richiama inoltre l’esigenza di tener conto, con particolare attenzione, della situazione delle persone vulnerabili e dell’interesse superiore del minore ai sensi degli articoli 21 e 23 della direttiva.

Decisione e portata pratica

La Corte conclude che la direttiva 2013/33/UE osta a una normativa nazionale che consenta la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza per il solo fatto che il richiedente rifiuti il trasferimento in un altro centro di accoglienza. Resta invece possibile adottare, se del caso, una sanzione meno afflittiva ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, purché siano rispettati i requisiti di proporzionalità e il mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Principio affermato

Il rifiuto di trasferirsi in un diverso centro di accoglienza non equivale, di per sé, all’abbandono del luogo di residenza ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE; pertanto non può giustificare la revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza. Una reazione dell’autorità è possibile solo, se ne ricorrono i presupposti, come sanzione per grave violazione delle regole del centro ex articolo 20, paragrafo 4, nel rispetto dell’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva.

Come è indicizzato

Materiepolitica d'asilocondizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionaleminori e soggetti vulnerabilitrasferimento tra centri di accoglienzaproporzionalità e dignità umana

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