Sentenza n. 215/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: -del Decreto Rettorale del -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di prima fascia mediante chiamata ex art. 18, comma 1, della L. 240/2010 –-OMISSIS- -OMISSIS- (già -OMISSIS- -OMISSIS-) per le sedi del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Ateneo di Perugia, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra: -la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, come integrata con note acquisite dagli organi centrali il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale è stata individuata la rosa dei sei professori tra cui deve essere effettuata la scelta di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento delle chiamate e con specifico riferimento all’individuazione come Commissario del prof. -OMISSIS-; - il verbale della Commissione per gli adempimenti di cui all’art. 4, comma 8, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia (come nominata con D.R. del -OMISSIS- ed integrata con D.R. del -OMISSIS-) del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale sono stati selezioni mediante sorteggio i tre componenti effettivi (con specifico riferimento al prof. -OMISSIS-) della Commissione di valutazione ed i tre membri supplenti; -il Decreto Rettorale del -OMISSIS-, con la quale sono stati nominati, all’esito del sorteggio di cui al punto precedente, i tre componenti effettivi ed i tre membri supplenti della Commissione; -tutti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione dal numero 1 al numero 4, nonché tutti gli allegati, ivi compreso l’allegato 1 al verbale 1 (con il quale sono stati fissati i criteri di valutazione) e gli allegati 2 e 3 al verbale n. 4, nonché ogni altro atto adottato dalla predetta Commissione di valutazione, all’esito dei quali è stato individuato come primo graduato il prof. -OMISSIS- con la votazione di eccellente, mentre il prof. -OMISSIS- si è classificato in seconda posizione con il voto di ottimo; la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, è stata formulata al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia la proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-; -il parere favorevole alla chiamata espresso dal Senato Accademico nella seduta del -OMISSIS-, in pubblicazione, e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS- sulla proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-, del pari in pubblicazione; - nei limiti di cui al ricorso, lo stesso Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei professori, nonché il Bando di indizione della selezione. quanto al ricorso incidentale depositato da -OMISSIS- il 28 ottobre 2025: dei medesimi atti gravati con ricorso principale. quanto ai motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 2 gennaio 2026; dei medesimi atti gravati con ricorso principale, oltre al Regolamento per la chiamata dei professori universitari dell’Università di Perugia, approvato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, con individuazione del primo classificato, e gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la procedura selettiva articolando sette motivi. I primi due riguardavano la composizione e la nomina della commissione, contestando l'assenza di criteri oggettivi nella designazione dei componenti, la violazione del regolamento di Ateneo e di una delibera ANAC, il numero dei commissari, la partecipazione di un commissario a più procedure e il suo asserito difetto di elevato profilo scientifico. Il terzo motivo censurava i criteri e le valutazioni dell'attività didattica, deducendo travisamento e illogicità nella comparazione dell'attività didattica integrativa e del servizio agli studenti, nonché l'omessa considerazione di tre subcriteri previamente individuati dalla commissione: valutazioni degli studenti, partecipazione alle commissioni d'esame e attività seminariale, di esercitazione e tutoraggio. Il quarto motivo riguardava la valutazione dell'attività di ricerca desumibile da titoli e curriculum, contestando, tra l'altro, l'attribuzione del giudizio complessivo di eccellente al controinteressato sulla base soltanto dei subcriteri dichiarati, con sterilizzazione di quelli non dichiarati. Il quinto motivo censurava la valutazione delle pubblicazioni e della produzione scientifica complessiva, deducendo l'erronea determinazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, l'uso del solo impact factor anziché anche del numero delle citazioni e dell'indice di Hirsch, il calcolo dell'impact factor alla data di pubblicazione anziché alla data di inizio della valutazione e l'omessa motivazione del giudizio sulla produzione scientifica complessiva. I motivi sesto e settimo deducevano l'illegittimità derivata degli atti successivi e un autonomo vizio della convocazione del Consiglio di Dipartimento. Con motivi aggiunti il ricorrente ha corretto l'individuazione del regolamento applicabile. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso per omessa dichiarazione di ritrattazioni e segnalazioni concernenti pubblicazioni scientifiche, carenza del requisito assistenziale e difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria dell'Università depositata oltre il termine dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità per la sopravvenuta scadenza dell'abilitazione scientifica nazionale del ricorrente, rilevando che il requisito sussisteva al momento della conclusione della procedura e che la legittimità dell'atto va valutata secondo il principio tempus regit actum; ha inoltre considerato persistente l'interesse anche ai fini risarcitori. Il ricorso incidentale è stato respinto: non risultava un obbligo specifico di dichiarare ritrattazioni, expression of concern o precedenti indagini sulle pubblicazioni, né una sanzione escludente; le circostanze dedotte non determinavano automaticamente l'inidoneità scientifica e la censura sul requisito assistenziale era generica, non trattandosi di requisito di ammissione. Quanto al ricorso principale, il TAR ha assorbito i primi due motivi, ritenendo sufficiente esaminare le censure dirette alla riedizione della valutazione. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente: è stata ritenuta illogica l'equiparazione dei candidati quanto alla didattica integrativa, per l'omessa valorizzazione di rilevanti attività del ricorrente; è stata inoltre censurata l'omessa valutazione dei tre subcriteri indicati dalla commissione e l'uso improprio dell'attività di tutoraggio delle tesi per compensare l'omessa valutazione autonoma. Il quarto motivo è stato accolto parzialmente: la valutazione complessiva di eccellente del controinteressato è stata ritenuta inattendibile perché calcolata soltanto sui subcriteri dichiarati, lasciando privi di giudizio quelli non posseduti o non dichiarati, mentre il ricorrente era stato valutato su un numero maggiore di subcriteri, con conseguente alterazione comparativa. Le ulteriori contestazioni sulle singole valutazioni tecniche non hanno superato la soglia del sindacato giurisdizionale. Il quinto motivo è stato accolto parzialmente: la commissione dovrà rivalutare le pubblicazioni per le quali non era individuabile l'apporto individuale, applicare tutti gli indicatori che si era autovincolata a considerare e calcolare l'impact factor alla data di inizio della valutazione; dovrà inoltre motivare puntualmente il giudizio sulla produzione scientifica complessiva. Il TAR ha quindi annullato il decreto rettorale e gli atti della procedura nei limiti delle censure accolte, disponendo la riconvocazione della commissione e la riedizione della valutazione secondo i criteri indicati. I motivi di illegittimità derivata sono stati assorbiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura per la chiamata dei professori universitari di prima fascia e costituisce la base normativa della selezione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie per l'udienza pubblica è perentorio; la memoria dell'Università depositata tardivamente è stata dichiarata inutilizzabile.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al ricorrente di mantenere l'interesse alla decisione quando dichiari tempestivamente di perseguire finalità risarcitorie.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito, in sede cautelare, la fissazione dell'udienza pubblica per la definizione del giudizio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione all'effetto conformativo e alla persistenza dell'interesse alla decisione.
art. 6, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
Imponeva alla commissione di attenersi ai criteri di valutazione previamente stabiliti.
art. 4 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
Disciplina la designazione e il sorteggio dei componenti della commissione di valutazione; le relative censure sono state assorbite.
art. 9 e 9-bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
Non sono stati ritenuti fonte di uno specifico obbligo dichiarativo, assistito da sanzione escludente, sulle ritrattazioni o sulle segnalazioni riguardanti pubblicazioni.
art. 78 del Regolamento generale di Ateneo
La relativa censura sulla convocazione del Consiglio di Dipartimento è stata assorbita in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per docenze universitarie, la commissione esercita ampia discrezionalità tecnica e le sue valutazioni sono sindacabili soltanto per illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'organo valutatore.
- Quando la commissione si autovincola a esaminare determinati subcriteri, deve attribuire ad essi una valutazione effettiva e autonoma; non può ometterli o sterilizzarli nella griglia finale, soprattutto quando tale omissione incide sulla comparazione tra candidati.
- La valutazione complessiva di un candidato non può essere costruita considerando soltanto i subcriteri da lui dichiarati e neutralizzando quelli non posseduti o non dichiarati, se ciò altera il confronto con un candidato valutato su un numero maggiore di subcriteri e falsifica il risultato comparativo.
- Se la commissione stabilisce di determinare l'apporto individuale nelle pubblicazioni collaborative sulla base della posizione dell'autore, non può attribuire il massimo giudizio a lavori nei quali il candidato non figura come primo o ultimo autore e il suo contributo non è altrimenti individuabile; tali pubblicazioni devono essere rivalutate secondo criteri coerenti con l'autovincolo.
- Quando la commissione si autovincola all'utilizzo di più indicatori bibliometrici, deve considerarli tutti e applicarli secondo le modalità temporali previamente stabilite; l'utilizzo di un solo indicatore o il suo calcolo a una data diversa da quella prevista vizia la valutazione.
- La legittimità di una procedura selettiva va valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; la successiva perdita di un requisito posseduto durante la procedura non elimina automaticamente l'interesse alla decisione, anche quando il ricorrente lo mantenga ai fini risarcitori.
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