Regolamento (UE) 2026/496
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/496 della Commissione, del 6 marzo 2026, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per una categoria ristretta di cittadini georgiani: i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali. La misura è adottata in risposta al deterioramento delle relazioni UE-Georgia e alle gravi preoccupazioni dell’Unione in materia di diritti fondamentali, Stato di diritto e rispetto delle libertà democratiche. La sospensione dura 12 mesi e comporta, per i soggetti interessati, il ritorno all’obbligo del visto per l’ingresso nell’area Schengen. Restano disciplinate anche le situazioni transitorie dei cittadini già entrati nell’Unione prima del 6 marzo 2026.
Sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini georgiani titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali.
Ambito di applicazione
Si applica ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali rilasciati dalla Georgia, ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e del soggiorno di breve durata nell’UE. La sospensione vale per 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento; resta ferma, per i soggetti già entrati nell’Unione prima del 6 marzo 2026, la possibilità di continuare a soggiornare e a uscire dall’Unione senza visto, salvo il caso delle frontiere esterne temporanee di cui al regolamento (UE) n. 515/2014. Il regolamento si inserisce nel quadro Schengen ed è direttamente applicabile negli Stati membri; i considerando richiamano specificamente che la misura è mirata e non si estende alla generalità dei cittadini georgiani.
Sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per taluni cittadini georgiani
Il regolamento dà attuazione al meccanismo di sospensione previsto dal regolamento (UE) 2018/1806, in un contesto di deterioramento delle relazioni UE-Georgia e di gravi preoccupazioni per diritti fondamentali, Stato di diritto e libertà democratiche. La Commissione ritiene che le autorità georgiane non abbiano dato seguito alle raccomandazioni dell’Unione e che sussistano i presupposti per una sospensione mirata, proporzionata e temporalmente limitata dell’esenzione dal visto.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando richiamano il progressivo aggravamento della situazione interna georgiana: adozione della legge sulla trasparenza dell’influenza straniera, del pacchetto sui valori familiari e la protezione dei minori, di ulteriori modifiche in materia di reati amministrativi, assembramenti, registrazione degli agenti stranieri, sovvenzioni, associazioni politiche, radiodiffusione e parità di genere. Le istituzioni europee e internazionali menzionate nei considerando evidenziano effetti negativi su libertà di associazione, espressione, riunione, vita privata e non discriminazione, oltre a repressioni contro manifestanti, opposizione, società civile e media indipendenti. La Commissione richiama inoltre le conclusioni del Consiglio europeo e le relazioni del meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto, che hanno confermato il mancato rispetto dei parametri di riferimento e il deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con la Georgia.
Base giuridica e presupposti nel regolamento (UE) 2018/1806
La misura è adottata sulla base dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806. Nei considerando la Commissione collega la sospensione ai motivi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti ii) e iii), ossia alle circostanze che riguardano il mancato rispetto dei requisiti specifici dell’esenzione e il deterioramento delle relazioni esterne per gravi violazioni delle libertà fondamentali e delle norme giuridiche internazionali. È inoltre ricordato che la Commissione ha informato Parlamento europeo e Consiglio, ai sensi dell’articolo 8 quater, paragrafo 2, di disporre di informazioni concrete e affidabili sulle circostanze che giustificano la sospensione.
Ambito della sospensione
L’articolo 1 sospende per 12 mesi l’esenzione dal visto prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806, ma solo per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali rilasciati dalla Georgia. La scelta riflette, secondo la Commissione, la necessità di colpire i soggetti legati alle autorità responsabili del deterioramento della situazione, limitando al contempo l’impatto sulla popolazione generale.
Effetti operativi sull’ingresso nell’Unione
Durante il periodo di sospensione, i soggetti interessati devono essere muniti di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri quando intendano soggiornare nell’Unione per un periodo non superiore a 90 giorni su 180. Il regolamento richiama inoltre, nei considerando, che nei casi di sospensione basati sulle lettere g) e h) dell’articolo 8 bis gli Stati membri non devono introdurre nuove deroghe ex articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e gli Stati con accordi bilaterali devono adottare le misure necessarie per disapplicare le deroghe già previste.
Regime transitorio per ingressi anteriori al 6 marzo 2026
L’articolo 2 tutela i titolari dei passaporti interessati che siano entrati nell’Unione prima del 6 marzo 2026: essi possono continuare a soggiornare nell’Unione e a uscirne senza visto. La salvaguardia non opera, tuttavia, per l’attraversamento delle frontiere esterne temporanee, come definite dall’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo il 6 marzo 2026.
Durata, possibile proroga e prospettive future
La sospensione è espressamente limitata a 12 mesi. I considerando segnalano che, se le circostanze che l’hanno determinata persistessero, la Commissione potrebbe utilizzare l’articolo 8 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 per prorogare la sospensione di altri 24 mesi e, ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo, estenderla all’intera popolazione georgiana. In tale scenario, la Georgia potrebbe essere rimossa dall’allegato II e ricondotta nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione immediata dalla medesima data. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Inoltre, i considerando precisano che l’atto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, mentre l’Irlanda non vi partecipa e Cipro è destinataria dell’atto quale misura connessa all’acquis di Schengen.
Disposizioni principali
Sospensione temporanea dell’esenzione dal visto
L’articolo 1 sospende per 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali rilasciati dalla Georgia.
Regime transitorio per chi è già entrato nell’Unione
L’articolo 2 consente ai titolari dei passaporti rientranti nell’articolo 1, purché il loro ingresso nell’Unione sia avvenuto prima del 6 marzo 2026, di continuare a soggiornare nell’Unione e ad uscirne senza visto. La deroga non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo il 6 marzo 2026.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a partire da tale data. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Base giuridica e presupposti della misura
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806, ritenendo necessaria una sospensione mirata ai sensi della lettera a). Nei considerando richiama altresì i motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), punti ii) e iii), collegati al deterioramento delle relazioni esterne e a gravi violazioni delle libertà fondamentali e delle norme giuridiche internazionali.
Effetti sul regime dei visti e sulle deroghe nazionali
Durante il periodo di sospensione, i soggetti interessati devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, secondo l’articolo 8 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806. Poiché la sospensione è motivata dalle ipotesi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), il regolamento richiama anche il divieto, per gli Stati membri, di prevedere nuove deroghe ex articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e l’obbligo degli Stati con accordi bilaterali di disapplicare tali deroghe.
Possibile proroga e estensione futura della sospensione
Nei considerando si segnala che, se i problemi dovessero persistere, la Commissione potrà avvalersi dell’articolo 8 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 per prorogare la sospensione temporanea per ulteriori 24 mesi e, ai sensi dell’articolo 8 septies, paragrafo 1, estenderla all’intera popolazione georgiana, con possibile ricollocazione della Georgia nell’allegato I del regolamento.
Contesto politico e motivazione sostanziale
I considerando ricostruiscono il peggioramento della situazione in Georgia: adozione di leggi ritenute incompatibili con libertà di associazione, espressione, riunione, privacy e non discriminazione; repressione di manifestanti, opposizione, società civile e media; rilievi della Commissione di Venezia, del Consiglio europeo e della Commissione nelle relazioni sul meccanismo di sospensione e sulla relazione di allargamento 2025. Tali elementi giustificano, secondo la Commissione, una sospensione mirata e proporzionata dell’esenzione dal visto.
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