Regolamento (UE) 2026/501
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo della notifica UE delle malattie elencate, allineando il trattamento dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) e dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Inoltre, modifica le regioni di notifica e comunicazione di alcuni Stati membri e adegua i requisiti informativi per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Le modifiche decorrono dal 15 luglio 2026, in coerenza con la nuova classificazione del BTV introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 adeguando le regole UE su notifica delle malattie elencate, regioni di notifica/comunicazione e contenuto delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti nell’ambito della normativa UE sulla sanità animale, con riferimento alle malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Incide sulla notifica nell’Unione e sulla comunicazione delle malattie elencate, sulla delimitazione delle regioni di notifica e di comunicazione per alcuni Stati membri e sulle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Non disciplina nuovi settori materiali, ma aggiorna le modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; si applica dal 15 luglio 2026.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 su notifica delle malattie elencate e status di indenne da malattia
Il regolamento interviene nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e delle relative misure applicative in tema di notifica, comunicazione e riconoscimento dello status di indenne da malattia. La finalità è di semplificare e allineare il regime di notifica di alcune malattie trasmesse da vettori, aggiornare le regioni di notifica e comunicazione di alcuni Stati membri e adeguare i requisiti documentali delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le regole generali sulle malattie animali trasmissibili, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/689 disciplina, tra l’altro, sorveglianza e status di indenne da malattia. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 conteneva già le modalità di notifica nell’Unione e di presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia; il presente atto ne modifica alcuni allegati e l’articolo 3 per rendere coerente la disciplina con l’evoluzione della classificazione del BTV e con le esigenze operative delle autorità competenti.
Ambito della modifica sulla notifica nell’Unione
La modifica principale riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), indicata come infezione da BTV, e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica. I considerando evidenziano che le due malattie presentano un’epidemiologia simile, sono entrambe malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e rientrano nelle categorie D ed E del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, come recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169. Poiché la nuova classificazione del BTV si applica dal 15 luglio 2026, anche il presente regolamento decorre da tale data.
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/2002 è modificato per specificare i casi in cui tali malattie sono soggette a notifica immediata nell’Unione nelle regioni di notifica e comunicazione elencate nell’allegato IV. In particolare:
- per i focolai primari, la notifica scatta se il focolaio è causato da un nuovo sierotipo individuato per la prima volta nella regione oppure da un sierotipo già circolante ma individuato per la prima volta nella regione nel nuovo periodo di trasmissione annuale;
- per i focolai secondari, la notifica scatta se il focolaio è causato da un sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta nella regione nel nuovo periodo di trasmissione annuale.
La ratio è quella di concentrare la notifica sui focolai epidemiologicamente rilevanti, tenendo conto dell’elevato numero annuo di eventi e della necessità di mantenere il sistema gestibile per le autorità competenti.
Aggiornamento delle informazioni sui focolai
È aggiunto all’articolo 3 un nuovo paragrafo 4 che impone all’autorità competente di notificare, senza indebito ritardo e non appena ne venga in possesso, gli aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio secondo l’allegato II. La previsione tiene conto del fatto che, al momento della notifica iniziale, non tutte le informazioni richieste potrebbero essere disponibili, soprattutto considerati i termini brevi previsti per la notifica nell’Unione.
Regioni di notifica e di comunicazione
L’allegato IV del regolamento (UE) 2020/2002 è modificato su richiesta di alcuni Stati membri ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429, che consente di definire regioni di notifica e comunicazione per determinate malattie elencate. Le voci aggiornate sono:
- Cechia: kraj;
- Danimarca: comune;
- Germania: Kreis;
- Ungheria: vármegye;
- Paesi Bassi: provincie;
- Austria: Bundesland.
Tali indicazioni rilevano per determinare il livello territoriale al quale operano le regole di notifica e comunicazione per le malattie interessate.
Domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
La sezione 5 dell’allegato VI è sostituita per adeguare il contenuto informativo delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza. Il testo specifica che, quando una malattia è stata segnalata nei 25 anni precedenti ed è stata eradicata dal territorio interessato, l’autorità competente deve includere nelle domande le informazioni richieste per ciascuna delle ipotesi elencate, con riferimento anche ai criteri nazionali necessari per concessione, mantenimento, sospensione, ripristino, ritiro e riacquisizione dello status, ove applicabili.
Le categorie elencate comprendono:
- brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini detenuti;
- brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e caprini detenuti;
- infezione da MTBC;
- leuosi enzootica bovina (LEB);
- IBR/IPV;
- infezione da ADV;
- BVD;
- infezione da RABV;
- malattie di categoria B e C degli animali acquatici.
Per ciascuna categoria, il regolamento rinvia alle pertinenti sottosezioni dell’allegato VI e all’articolo 72 del regolamento delegato (UE) 2020/689, specificando quali ulteriori informazioni e dati debbano essere forniti a sostegno della domanda.
Regole speciali per Varroa spp. e malattia di Newcastle
Per l’infestazione da Varroa spp., se la malattia non è mai stata segnalata oppure è stata eradicata e non è stata segnalata per almeno 25 anni prima della domanda, la documentazione deve includere elementi che attestino la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte III, sezione 1, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, la domanda deve includere elementi documentati attestanti la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte IV, sezione 1, lettere da a) a e), dello stesso regolamento delegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 15 luglio 2026. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti in modo uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Allineamento della notifica nell’Unione per BTV e malattia emorragica epizootica
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è modificato per includere, tra i casi di notifica immediata nell’Unione, i focolai di infezione da BTV e di infezione da virus della malattia emorragica epizootica quando confermati in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e ricorrano le condizioni indicate nell’allegato I, punto 6. Per i focolai primari rilevano i casi in cui il focolaio è causato da un nuovo sierotipo individuato per la prima volta nella regione, oppure da un sierotipo già circolante ma individuato per la prima volta nel nuovo periodo di trasmissione annuale; per i focolai secondari rileva il caso del sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta nella regione nel nuovo periodo di trasmissione annuale.
Aggiornamento delle informazioni sui focolai
È inserito nell’articolo 3, paragrafo 4, l’obbligo per l’autorità competente di notificare eventuali aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio, conformemente all’allegato II, non appena ne venga in possesso.
Modifica degli allegati I, IV e VI del regolamento (UE) 2020/2002
Gli allegati I, IV e VI sono modificati per riflettere il nuovo regime di notifica di BTV e della malattia emorragica epizootica, l’aggiornamento delle regioni di notifica e comunicazione di alcuni Stati membri e il nuovo contenuto delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Regioni di notifica e di comunicazione degli Stati membri
L’allegato IV è aggiornato per Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Austria, con l’indicazione rispettivamente di: kraj, comune, Kreis, vármegye, provincie e Bundesland come regioni di notifica e di comunicazione.
Domande di status di indenne da malattia basate su dati storici e di sorveglianza
La sezione 5 dell’allegato VI è sostituita per adeguare le informazioni che l’autorità competente deve includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti. Sono precisati i contenuti richiesti per brucellosi bovina e ovicaprina, MTBC, leuosi enzootica bovina (LEB), IBR/IPV, infezione da ADV, BVD, RABV e malattie di categoria B e C degli animali acquatici, in collegamento con l’articolo 72 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Ulteriori requisiti per Varroa spp. e malattia di Newcastle
Per l’infestazione da Varroa spp., se la malattia non è mai stata segnalata o è stata eradicata e non segnalata per almeno 25 anni prima della domanda, devono essere inclusi elementi documentati di conformità alle prescrizioni dell’allegato V, parte III, sezione 1, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2020/689. Per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, la domanda deve includere elementi documentati di conformità alle prescrizioni dell’allegato V, parte IV, sezione 1, lettere da a) a e), dello stesso regolamento delegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 luglio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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