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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/507

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/507 della Commissione, del 6 marzo 2026, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

Normativa europea32026R0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede a Cabo Verde una nuova deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale, nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione, per determinate conserve di tonno, sgombro e tombarello. La deroga consente di considerare originari di Cabo Verde prodotti ottenuti anche da pesce non originario, entro precisi contingenti annui e per un periodo limitato. L’atto è accompagnato da obblighi di controllo quantitativo, rendicontazione periodica e cooperazione amministrativa, con possibilità di sospensione in caso di inadempimento. L’applicazione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.

Deroga temporanea per Cabo Verde alle norme di origine preferenziale UE per talune preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, o fino alla scadenza anticipata del regolamento (UE) n. 978/2012 se precedente. Riguarda solo i quantitativi annuali fissati negli allegati I e II per preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato, tonno albacora, tonno obeso, tonno bianco, sgombro e tombarello. La deroga opera in favore di prodotti ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario; restano applicabili le condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le regole di gestione quantitativa del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Deroga temporanea per Cabo Verde alle norme di origine preferenziale per tonno, sgombro e tombarello

Il regolamento risponde alle difficoltà strutturali del settore ittico di Cabo Verde, richiamate nei considerando: limitata disponibilità di pesce originario, capacità di pesca industriale insufficiente, necessità di sostenere la filiera conserviera e ritardi nell’operatività dell’accordo di partenariato economico con l’Africa occidentale. Alla luce anche del rapido esaurimento dei contingenti previsti dal precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/1288, la Commissione concede una nuova deroga temporanea, con condizioni stringenti e obblighi di monitoraggio.

Base giuridica e ratio dell’intervento

L’atto si fonda sull’articolo 64, paragrafo 6, e sull’articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. La Commissione chiarisce che la deroga è temporanea e serve a concedere a Cabo Verde il tempo necessario per adeguarsi alle regole di origine e ai requisiti di cooperazione amministrativa previsti dal sistema SPG, in attesa che il paese sviluppi capacità interne sufficienti e completi gli aggiustamenti strutturali nel settore della pesca.

Ambito oggettivo: prodotti e quantitativi

La deroga riguarda esclusivamente i prodotti indicati negli allegati I e II, ossia:

  • preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato, tonno albacora, tonno obeso e tonno bianco;
  • preparazioni o conserve di filetti di sgombro;
  • preparazioni o conserve di filetti di tombarello.

Sono previsti contingenti annuali specifici:

  • 5 000 tonnellate annue per il tonno;
  • 3 000 tonnellate annue per lo sgombro;
  • 1 000 tonnellate annue per il tombarello.

I quantitativi sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in materia di contingentamento tariffario.

Effetto della deroga sulle regole di origine

In applicazione della deroga, i prodotti interessati, pur ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario, sono considerati originari di Cabo Verde ai fini dell’accesso preferenziale. La deroga interviene quindi sulle condizioni sostanziali di origine previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare in deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45.

Condizioni operative e documentali

La deroga non opera automaticamente: è subordinata a precisi obblighi organizzativi e documentali. In particolare:

  • le autorità doganali di Cabo Verde devono adottare disposizioni per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti agevolati;
  • le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati devono riportare la dicitura obbligatoria: "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507";
  • l’utilizzo della deroga resta soggetto al rispetto dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Obblighi di reporting e cooperazione amministrativa

Le autorità competenti di Cabo Verde devono inviare alla Commissione relazioni periodiche sui quantitativi utilizzati e sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine e la cooperazione amministrativa. Il regolamento dettaglia tre finestre di trasmissione:

  • dal 1° luglio al 1° settembre 2026;
  • dal 1° gennaio al 1° marzo 2027;
  • dal 1° agosto al 1° ottobre 2027.

Per il periodo residuo dal 1° agosto al 31 dicembre 2027 è richiesta una relazione supplementare entro due mesi dalla fine del periodo di applicazione. Le relazioni devono essere aggiornate rispetto alle precedenti e includere, secondo l’allegato III, informazioni su:

  • controlli dell’origine richiesti dagli Stati membri e relativi tempi di risposta;
  • verifiche sul luogo di cattura e, se del caso, sulla proprietà della nave per i prodotti della pesca marittima;
  • controlli sugli esportatori basati su analisi dei rischi;
  • formazione, istruzioni e materiali informativi destinati a esportatori e funzionari pubblici;
  • eventuali misure correttive e sanzioni.

Meccanismo di sospensione

Se Cabo Verde non trasmette le relazioni entro i termini previsti, la Commissione invia un sollecito concedendo 10 giorni lavorativi per regolarizzare la situazione. Se l’inadempimento persiste, la Commissione può sospendere la deroga. La sospensione non estende il periodo di validità della deroga e deve essere comunicata alle autorità di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Durata, efficacia e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, salvo cessazione anticipata qualora il regolamento (UE) n. 978/2012 scada prima di tale data. La Commissione precisa che la misura risponde alla situazione economica difficile di Cabo Verde e si colloca nel quadro del sostegno unionale allo sviluppo dell’infrastruttura portuale e della filiera della pesca.

Disposizioni principali

Deroga alle regole di origine

In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti elencati negli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde ai fini del presente regolamento.

Periodo di applicazione e limiti quantitativi

La deroga si applica alle esportazioni da Cabo Verde dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, oppure fino alla scadenza del regolamento (UE) n. 978/2012 se anteriore. L’operatività è limitata ai quantitativi annui indicati negli allegati I e II.

Gestione dei quantitativi

I quantitativi concessi sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi alla gestione dei contingenti tariffari.

Condizioni di utilizzo della deroga

Cabo Verde deve adottare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti interessati; le attestazioni di origine degli esportatori registrati devono riportare la menzione "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507"; la deroga resta subordinata al rispetto dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Obblighi di relazione verso la Commissione

Le autorità competenti di Cabo Verde devono trasmettere alla Commissione relazioni sui quantitativi per cui sono state rilasciate attestazioni di origine, con copie dei documenti probatori, nonché relazioni dettagliate sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine e la cooperazione amministrativa.

Scadenze delle relazioni

Le relazioni quantitative devono essere inviate in tre finestre: tra il 1° luglio e il 1° settembre 2026; tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2027; tra il 1° agosto e il 1° ottobre 2027. Il periodo residuo dal 1° agosto al 31 dicembre 2027 è oggetto di una relazione supplementare entro due mesi dalla fine del periodo di applicazione.

Contenuto minimo delle relazioni di conformità

L’allegato III richiede informazioni su controlli dell’origine su richiesta degli Stati membri, verifiche sul luogo di cattura e sulla proprietà delle navi per i prodotti della pesca marittima, controlli periodici basati su analisi dei rischi, formazione e istruzioni a esportatori e funzionari, nonché eventuali misure correttive e sanzioni.

Sospensione per mancata comunicazione

Se Cabo Verde non rispetta i termini di trasmissione delle relazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, la Commissione invia un sollecito con un termine di 10 giorni lavorativi. In caso di ulteriore inadempimento, può sospendere la deroga; la sospensione non proroga il periodo di validità della deroga ed è notificata a Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi e origine doganaleregime SPGcommercio internazionalepescacooperazione amministrativa

Testo integrale

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