Regolamento (UE) 2026/556
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 della Commissione, del 6 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kilichi du Niger (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive "Kilichi du Niger" come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione prende atto che la domanda è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto produce effetti generali, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Kilichi du Niger" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Kilichi du Niger" e riguarda la sua iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto giuridico è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore; la misura concerne la tutela della denominazione registrata nell’Unione, a seguito di una domanda presentata dal Groupement Représentatif de L’Indication Géographique Protégée du Kilichi du Niger (Repubblica del Niger).
Iscrizione dell’indicazione geografica "Kilichi du Niger"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 della Commissione procede alla registrazione dell’indicazione geografica protetta "Kilichi du Niger" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il sistema unionale delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità.
Presupposti della registrazione
La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione, presentata dal Groupement Représentatif de L’Indication Géographique Protégée du Kilichi du Niger (Repubblica del Niger), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Viene inoltre dato atto che, entro la fase prevista dall’articolo 17 dello stesso regolamento, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione.
Effetto della decisione
In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno iscrivere la denominazione nel registro dell’Unione. L’articolo 1 formalizza quindi la registrazione di "Kilichi du Niger" come IGP ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Kilichi du Niger"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Kilichi du Niger" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali dell’iscrizione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dal Groupement Représentatif de L’Indication Géographique Protégée du Kilichi du Niger, è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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