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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/545

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione, del 5 marzo 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Adana Şalgamı (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Adana Şalgamı» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione avviene in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo contiene essenzialmente la decisione di iscrizione, la previsione sull’entrata in vigore e la dichiarazione di obbligatorietà e diretta applicabilità negli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta «Adana Şalgamı» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Si applica all’indicazione geografica «Adana Şalgamı», qualificata come IGP, e concerne la sua registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento riguarda la domanda presentata da ADANA TİCARET ODASI (Camera di commercio di Adana, Turchia) e tratta una procedura di registrazione avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, secondo il regime transitorio richiamato dal medesimo regolamento. Non disciplina aspetti sostanziali di produzione o commercializzazione del prodotto oltre alla registrazione dell’indicazione geografica.

Iscrizione dell’IGP «Adana Şalgamı» nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta «Adana Şalgamı» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro europeo per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché per le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata da ADANA TİCARET ODASI (Camera di commercio di Adana, Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non era stata oggetto di alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Effetto giuridico della decisione

In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione. L’articolo 1 realizza quindi la registrazione formale dell’indicazione geografica «Adana Şalgamı» ai fini della tutela unitaria prevista dal diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per ogni regolamento UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP «Adana Şalgamı»

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Adana Şalgamı» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione, presentata da ADANA TİCARET ODASI (Camera di commercio di Adana) in Turchia, era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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