Ordinanza n. 740/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - dell’atto n.543-2005p/303-2016 PR del 16 dicembre 2016, con cui il Comune di Palermo ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 543-05p./09pr./1271168 prot./18.02.2009/CT/DS del 26.02.2009, avente ad oggetto opere abusivamente realizzate sul lotto di terreno sito a Palermo, in via Aci, n.9, identificato in catasto al f. di mappa n. 40, p.lla n. 2855;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, connesso all’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e poi, a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, mediante riassunzione davanti al giudice amministrativo, l’accertamento comunale dell’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione relativa a opere abusivamente realizzate. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, sostenendo che il tempo intercorso tra la realizzazione degli abusi, l’ordine di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza avrebbe ingenerato un ragionevole affidamento sulla possibilità di conservare e utilizzare il bene. Dopo una prima sentenza di inammissibilità, annullata dal CGARS con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Dopo il passaggio in decisione, ha rilevato la necessità di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibilità di un rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia sulla questione relativa all’esatta individuazione delle ipotesi tassative che consentono la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., evitando sconfinamenti nell’eccesso di giurisdizione. Ha quindi assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla motivazione, al buon andamento e alla legittimità dell’azione amministrativa.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione; il provvedimento menziona inoltre l’orientamento secondo cui le conseguenze dell’inottemperanza derivano direttamente dalla legge.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 105 c.p.a.
Costituisce la questione processuale centrale dell’ordinanza: il TAR intende approfondire l’esatta individuazione delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice in caso di accoglimento dell’appello.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione.
art. 363-bis c.p.c.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 73, comma 3, c.p.a. quale possibile riferimento per il rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevata d’ufficio che può incidere sulla definizione del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La rimessione della causa al primo giudice in appello ai sensi dell’art. 105 c.p.a. è soggetta a ipotesi tassative; la loro individuazione deve essere compiuta senza sconfinare nell’eccesso di giurisdizione.
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