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Sentenza

Sentenza n. 4244/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1659/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, R.G. n. 6229/2022, passata in giudicato, come da certificato del Funzionario giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata in data 28 novembre 2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese e accessori di legge, con attribuzione agli avvocati Tommaso Perpetua e Marco Gennaro Filippo Barba, nella qualità di difensori antistatari del Sig. Enrico Boccia.

Giustizia amministrativa202506979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'ASL al pagamento di euro 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione in forma esecutiva il 26 maggio 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita senza contestare nel merito la pretesa, chiedendo l'inammissibilità, l'improcedibilità o il rigetto del ricorso ovvero la compensazione delle spese. Nel corso del giudizio, l'ASL ha integralmente pagato le somme dovute, mediante determina dirigenziale e mandati di pagamento del 22 maggio 2026. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente e irretrattabilmente soddisfatta la pretesa esecutiva nel corso del giudizio. Ha rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, sussistevano tutti i presupposti di ammissibilità e fondatezza dell'azione di ottemperanza: giudicato del giudice ordinario, notificazione all'amministrazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente inadempimento. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, accertando che il ricorso sarebbe stato accolto se l'amministrazione non avesse adempiuto nelle more. Poiché il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, e non erano state indicate ragioni gravi ed eccezionali idonee a giustificare la compensazione, l'ASL è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA ove dovuta e rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari in misura pari al 50% ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro un'amministrazione debitrice è ammissibile, nella fattispecie, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata anche nel giudizio di ottemperanza quando la pretesa esecutiva sia stata integralmente soddisfatta nel corso del processo.

  • art. 26 c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente di applicare al processo amministrativo i principi in materia di spese e soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte virtualmente soccombente deve sostenere le spese del giudizio quando la controversia si definisce per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere specificamente esternate e non possono essere sostituite da una richiesta generica.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il persistente inadempimento integrano i presupposti per la proposizione dell'azione esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale e irretrattabile della somma dovuta intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese: il giudice deve effettuare una valutazione prognostica della fondatezza della domanda originaria e porre le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, la soccombenza virtuale grava sull'amministrazione, salvo l'esistenza di specifiche ragioni gravi ed eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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