Sentenza n. 1106/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata il 17/1/2025, nel procedimento iscritto al numero R.G. 10656/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'Amministrazione in data 18/1/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 9/9/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica per l'annualità scolastica 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente, mediante rilascio della Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di 500 euro relativo all'anno scolastico 2022/2023. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Poiché la sentenza era stata notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'esecuzione entro i successivi 60 giorni dall'insediamento su istanza del ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato.
La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e si protrae fino all'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o all'adempimento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso esaminato, presupposto per proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risulti l'avvenuta esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione, anche tardiva, da parte dell'Amministrazione o del commissario ad acta.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.
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