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Sentenza

Sentenza n. 5157/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di cui alla nota prot. CA/2980 dell’08.01.2024 del Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica - U.O. Edilizia Privata, avente ad oggetto: “S.C.I.A. in Accertamento di Conformità prot. Ca/2023/57988 del 14.03.2023 relativa all''unità immobiliare sita in Via dei Fienili n. 54-55, PIANO TERRA censita all''Agenzia delle Entrate al Foglio 492, p.lla 84, sub 502 e 501, avente destinazione d''uso Commerciale – Piccole Strutture di Vendita – ANNULLAMENTO IN AUTOTELA ex L. 241/90 e ss.mm.ii”, notificata a mezzo p.e.c. in data 08.01.2024, con la quale l''amministrazione di Roma Capitale ha comunicato la nullità ed inefficacia della SCIA in accertamento di conformità prot. CA/2023/57988 del 14/03/2023 presentata dalla ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 10 bis L. 241/90 del 14.11.2023.

Giustizia amministrativa202403103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela e dichiarazione di inefficacia di una SCIA in accertamento di conformità relativa a interventi edilizi su immobile sottoposto a tutela culturale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avesse utilizzato elementi già conosciuti al momento della presentazione della SCIA, senza indicare un concreto interesse pubblico prevalente e senza acquisire previamente il nulla osta della Soprintendenza né considerare un precedente titolo amministrativo relativo all’attività di somministrazione svolta nei locali. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, del regolamento edilizio comunale e dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, contestando la sussistenza del vincolo culturale, l’applicabilità del regime di tutela all’immobile di proprietà di un’associazione di fedeli, l’assenza di una funzione cultuale e di uno specifico accertamento dell’interesse culturale, nonché la rilevanza di un parere della Soprintendenza risalente al 2002. La ricorrente ha anche contestato gli ulteriori rilievi amministrativi relativi all’indicazione incompleta dei civici interessati, alla mancata dimostrazione della legittimità delle preesistenze e alla contraddittorietà delle dichiarazioni sulla data di esecuzione delle opere, sostenendo che quest’ultima irregolarità fosse stata regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento comunale e richiamando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che l’immobile fosse sottoposto a tutela ex lege ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, poiché la tutela riguarda non soltanto i beni appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma più in generale gli immobili, pubblici o privati, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. La tutela è stata considerata presunta ope legis e non superabile mediante la sola contestazione della natura giuridica del proprietario. Ne consegueva la necessità del previo assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004; la sua mancata acquisizione rendeva inefficace la SCIA, anche alla luce dell’art. 23-bis, comma 2, del d.P.R. 380/2001. Il TAR ha inoltre rilevato che la SCIA era fondata su una falsa rappresentazione dei fatti, sia per l’omessa indicazione della necessità del parere della Soprintendenza sia per la contraddittoria indicazione della data di esecuzione delle opere. Tale falsa rappresentazione, anche quando consiste nell’omissione di circostanze decisive, giustifica la rimozione degli effetti della SCIA anche oltre il termine ordinario applicabile e dimostra l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale. Nel caso concreto, peraltro, il provvedimento era intervenuto prima del decorso del termine di dodici mesi. Il giudice ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, essendo sufficiente una delle ragioni poste a fondamento dell’atto plurimotivato. Ha inoltre escluso la rilevanza della successiva intenzione della ricorrente di presentare un’istanza di accertamento di conformità, in applicazione del principio tempus regit actum, e ha respinto la richiesta di rinvio della discussione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Disciplina i poteri di controllo dell’amministrazione sulla SCIA entro il termine previsto; nel caso concreto la questione è stata superata dalla rilevanza della falsa rappresentazione dei fatti e dalla legittimità della rimozione degli effetti della segnalazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Consente la rimozione degli effetti della SCIA in autotutela; la falsa rappresentazione dei fatti, anche omissiva, giustifica l’intervento amministrativo e dimostra l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Assoggetta a tutela gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della proprietà; per tali beni la culturalità è presunta ope legis.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Richiede il previo parere favorevole della competente Soprintendenza per l’esecuzione degli interventi sui beni tutelati.

  • art. 23-bis d.P.R. 380/2001

    La mancata acquisizione del necessario assenso dell’autorità tutoria priva la SCIA del documento indispensabile e ne determina l’inefficacia.

  • art. 73 c.p.a.

    La richiesta di rinvio della discussione fondata sulla sopravvenuta intenzione di presentare un accertamento di conformità non è stata ritenuta giustificata da un caso eccezionale.

Massime di principio

  • L’art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004 assoggetta a tutela ex lege gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche quando appartengano a soggetti privati; la contestazione della natura giuridica del proprietario non è di per sé idonea a escludere la tutela.
  • Per gli interventi edilizi riguardanti un bene culturale tutelato è necessario il previo assenso della competente Soprintendenza; la sua mancata acquisizione rende inefficace la SCIA, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del d.P.R. 380/2001.
  • La falsa rappresentazione dei fatti posta a fondamento di una SCIA può consistere anche nell’omissione di circostanze decisive, quando tale omissione induca l’amministrazione in errore sulla realtà fattuale o sulla sussistenza dei presupposti di legge.
  • La falsa rappresentazione dei fatti nella SCIA giustifica la rimozione degli effetti favorevoli della segnalazione e integra un interesse pubblico concreto e attuale all’intervento amministrativo, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente applicabili all’autotutela, purché ricorrano i relativi presupposti.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sostenerlo è sufficiente a fondarne la legittimità, con assorbimento delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
  • La legittimità dell’azione amministrativa deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, alla luce della situazione normativa e fattuale esistente al momento dell’adozione dell’atto; una successiva istanza di accertamento di conformità non incide sulla validità del provvedimento già adottato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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