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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32377/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha riconosciuto la continuazione tra due condanne irrevocabili e ha determinato il trattamento sanzionatorio complessivo. Il ricorrente deduce due censure: (1) violazione e erronea applicazione dell'art.56 c.p. per la riduzione della pena per il reato tentato (calcolo della diminuzione ritenuto inferiore a un terzo); (2) vizio di omessa o insufficiente motivazione circa l'aumento di pena per il reato satellite, lamentando che il giudice dell'esecuzione si è limitato a richiamare l'art.133 c.p. senza spiegare le ragioni del relativo aumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima censura ha rilevato che, sebbene il giudice dell'esecuzione abbia commesso un errore nel modo di esporre il calcolo, il risultato finale della pena per il reato satellite (applicazione della riduzione di un terzo per il tentativo e successivamente di un terzo per il rito abbreviato) era corretto e conforme alla legge; pertanto la doglianza sulla illegittimità della pena è infondata. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia adempiuto all'obbligo motivazionale: il giudice ha individuato il reato più grave, fissato la pena base e motivato l'aumento richiamando i criteri dell'art.133 c.p.; l'aumento è risultato di entità limitata e proporzionato, rispettando i limiti dell'art.81 c.p. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Base normativa per la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; usata dal Tribunale per accertare e applicare la continuazione tra più condanne irrevocabili.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina la diminuzione di pena per il tentativo; la Corte conferma che le riduzioni vanno applicate sequenzialmente e che il risultato pratico ottenuto dal giudice (riduzione di 1/3 per tentativo e poi di 1/3 per rito abbreviato) è corretto se il calcolo finale rispetta tali operazioni.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai furti contestati nelle sentenze ravvisate come reati in continuazione; richiamate per identificare i titoli di responsabilità penale.

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti e criteri per il cumulo e la determinazione delle pene; la Corte richiede che l'aumento per i reati satellite rispetti il rapporto di proporzione e i limiti previsti dall'art.81.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (circostanze); il giudice dell'esecuzione ha richiamato tali criteri per motivare l'aumento per il reato satellite, e la Corte ha ritenuto tale richiamo sufficiente data la limitata entità dell'aumento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Articola i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono le norme processuali invocate dal ricorrente per impugnare l'ordinanza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata dalla Corte a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le riduzioni di pena (es. per tentativo e per rito abbreviato) si applicano in sequenza e il calcolo finale è determinante: un errore espositivo del calcolo non invalida la decisione se il risultato pratico è conforme alla legge.
  • Nel riconoscimento della continuazione il giudice deve individuare il reato più grave quale pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; l'entità della motivazione richiesta è proporzionale all'ammontare dell'aumento.
  • Il richiamo ai criteri generali dell'art.133 c.p. può essere sufficiente quando l'aumento è di entità limitata e risulta proporzionato rispetto alla pena base e agli altri illeciti accertati.
  • Gli errori meramente formali o di esposizione non necessariamente comportano l'annullamento se il giudice ha rispettato i principi sostanziali (proporzione, limiti dell'art.81 c.p.) e il risultato sanzionatorio è corretto.
  • In casi analoghi è consigliabile che il giudice espliciti, anche sinteticamente, i criteri che hanno portato a ciascun aumento di pena per facilitare la verifica di proporzionalità e prevenire censure per insufficiente motivazione.

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