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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40335/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nesci ha chiesto la liquidazione di un equo indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 22/08/2014 al 29/11/2019 in relazione a misure cautelari adottate per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di stampo mafioso) e poi decadute dopo annullamento senza rinvio della sentenza di condanna da parte della Corte di Cassazione. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto che, pur essendo accertati rapporti, ritualità e ruoli di rilievo riconducibili al "locale di Frauenfeld", mancasse la riconoscibilità esterna del collegamento organico-funzionale con la casa-madre necessaria per la configurazione del 416-bis; però la Corte territoriale ha negato l'indennizzo ritenendo che Nesci avesse dato causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave, avendo tenuto condotte (contatti, partecipazione a rituali, imposizione di linee di azione, ostentazione di armi ecc.) idonee a giustificare l'intervento cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia mutato inammissibilmente la causa petendi (la domanda era stata formulata genericamente ma in fatto era stata trattata come ingiustizia sostanziale ex art. 314, comma 1 c.p.p.) e che il giudice della riparazione avesse motivato adeguatamente la valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave. La Cassazione ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente se le condotte dell'interessato abbiano concorso a causare la detenzione e che condotte gravemente colpose, pur non integrando reato, possono escludere il diritto all'equo indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende; non sono state riconosciute spese a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata al centro del procedimento principale: la Cassazione di merito ha ritenuto che, per l'applicabilità del 416-bis a articolazioni estere, sia necessaria un'esternazione della capacità intimidatoria collegata alla "casa-madre" ("fama criminale" percepibile esternamente). Nel caso, pur essendo accertati rapporti e ritualità, tale esternazione non era riscontrabile.

  • art. 314 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    Disciplina l'equo indennizzo per ingiusta detenzione distinguendo l'ingiustizia sostanziale (comma 1: custodia cautelare per fatto non sussistente, perche' il fatto non costituisce reato o l'imputato non ha commesso il fatto, salvo dolo o colpa grave) e l'ingiustizia formale (comma 2: illegittimità del provvedimento cautelare per assenza dei presupposti di applicabilità). La Corte ha ricordato che la causa petendi deve essere specifica e che non è ammesso mutare la domanda tra le due ipotesi senza dare alla controparte la possibilità di difendersi.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Norme che individuano le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la loro assenza ab origine può integrare l'ipotesi di ingiustizia formale (comma 2). La Corte ha richiamato che l'accertamento dell'assenza ab origine non può fondarsi su una mera diversa valutazione degli stessi elementi disponibili al giudice cautelare.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    "art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p."

    Regola il motivo di ricorso per Cassazione relativo al vizio di motivazione; il ricorso deduceva carenza/illogicità della motivazione di merito, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mutamento della causa petendi e per adeguatezza della motivazione sul punto della colpa grave.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità (richiami vari)

    La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che definisce i parametri per valutare il "dolo o la colpa grave" in sede di riparazione e la distinzione fra ingiustizia sostanziale e formale; ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente se le condotte dell'interessato hanno concorso a determinare la detenzione, anche utilizzando elementi non valutati penalmente come rilevanti.

Massime di principio

  • In procedimento di riparazione per ingiusta detenzione occorre formulare con precisione la causa petendi: la domanda va chiaramente riferita all'ipotesi di ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1) o formale (comma 2); non è ammesso mutare la base della domanda in corso di causa senza darne avviso alla controparte.
  • Il giudice della riparazione opera con autonomia rispetto al giudice penale: valuta se le condotte dell'interessato abbiano concorso, con dolo o colpa grave, alla privazione della libertà, anche se tali condotte risultano penalmente irrilevanti nel giudizio di merito.
  • Una modifica o evoluzione della giurisprudenza che rende poi non integrabile una fattispecie incriminatrice non produce automaticamente il diritto all'indennizzo se l'imputato ha tenuto condotte gravemente colpose che avrebbero ragionevolmente giustificato l'intervento dell'autorità.
  • Per ottenere l'ingiustizia formale (assenza ab origine dei presupposti per la misura) è necessario un accertamento formale dell'illegittimità compiuto dal giudice cautelare o tramite impugnazione: il giudice della riparazione non può sostituirsi a tale accertamento se la presunta illegittimità deriva da diversa valutazione degli stessi elementi.
  • Quando si contestano motivazioni di merito relative alla colpa grave, il rischio di inammissibilità del ricorso in cassazione aumenta se la contestazione costituisce di fatto un mutamento della causa petendi o tenta di introdurre questioni non affrontate dal giudice di merito.

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