Sentenza del 16/05/2017 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Imposta unica sui concorsi sui pronostici e le scommesse - Responsabilità solidale - Sussistenza - Imposte e Tasse - Imposta unica sui concorsi sui pronostici e lescommesse - Responsabilità solidale -Intermediario italiano e societàestera - Sussistenza - Imposte e Tasse - Imposte pronostici e scommesse - Attività di raccoltadelle scommesse svolta in favore di società straniera - Responsabilitàsolidale della società straniera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la debenza dell'imposta unica sulle scommesse e la responsabilità solidale dell'operatore italiano e della società estera bookmaker. L'attività di raccolta delle scommesse svolta in Italia per conto della società straniera è stata ritenuta idonea a integrare il presupposto dell'obbligazione tributaria. Il rapporto tra bookmaker estero e ricevitore italiano è stato qualificato come mandato: l'operatore italiano agisce quale mandatario, percepisce una commissione e assume responsabilità gestionale nei confronti della società estera. Ne consegue che anche la società straniera risponde solidalmente dell'imposta. L'eventuale adesione alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge n. 190 del 2014 rende inefficaci gli avvisi solo per i punti di raccolta effettivamente inclusi nella domanda e per i quali sia stato versato l'importo previsto di 10.000 euro per ciascun punto.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata quanto alla responsabilità solidale della società estera e dell'intermediario italiano per l'imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia. La regolarizzazione non produce effetti generalizzati: gli avvisi restano efficaci per i punti di raccolta non inclusi nella domanda o per i quali non sia stato effettuato il versamento previsto. Pertanto, salvo il limitato effetto estintivo della regolarizzazione perfezionata, la responsabilità tributaria permane.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 643
procedura di regolarizzazione con versamento di 10.000 euro per ciascun punto di raccolta
La procedura produce l'inefficacia degli avvisi di accertamento soltanto se viene perfezionata mediante inclusione del punto di raccolta nella domanda e pagamento dell'importo previsto. Non opera per i punti esclusi o privi del versamento.
Disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
La raccolta di scommesse effettuata in Italia per conto di una società estera costituisce il presupposto dell'imposta unica e comporta la responsabilità solidale della società straniera e dell'intermediario italiano.
Disciplina civilistica del contratto di mandato
Il rapporto tra bookmaker estero e operatore italiano è qualificabile come mandato: l'operatore italiano agisce per conto della società straniera, svolge la gestione della raccolta e percepisce una commissione. Il contratto con il giocatore si considera concluso in Italia.
Massime di principio
- L'intermediario italiano che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero può essere considerato soggetto passivo o coobbligato per l'imposta unica, anche se non è il titolare estero della piattaforma.
- La società straniera non può escludere la responsabilità tributaria sostenendo che la raccolta sia materialmente svolta da un soggetto italiano: l'attività dell'intermediario costituisce il presupposto dell'imposta e può determinare responsabilità solidale.
- La regolarizzazione fiscale ha effetto soltanto per i punti di raccolta specificamente indicati e per i quali sia stato integralmente pagato l'importo richiesto; non sana automaticamente le posizioni ulteriori.
- Per valutare la responsabilità occorre verificare concretamente il ruolo dell'operatore italiano, l'esistenza di un rapporto di mandato o intermediazione, i punti di raccolta coinvolti e l'effettivo perfezionamento della procedura di regolarizzazione.
- In situazioni analoghe, la mera localizzazione della società bookmaker all'estero non è sufficiente a escludere l'imposizione italiana quando la raccolta, il rapporto con il giocatore o la gestione operativa si svolgono in Italia.
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