Cassazione Penale, Sentenza n. 166/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illecita di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) sostenendo che: il quantitativo e le circostanze (ritrovamento a bordo di uno scooter al rientro a casa; somme di denaro dichiarate destinate alla scuola guida; il ricorrente con due lavori; basso contenuto di THC nelle sostanze; assenza in casa di strumentazione per lo spaccio; confezioni in blocchi; esito positivo al drug test) erano compatibili con uso personale; in subordine richiedeva la derubricazione o il riconoscimento della ipotesi di fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Denunciava altresì vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata valutazione dei parametri rilevanti per la condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato specificamente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato non solo il dato ponderale ma anche la natura e la quantità delle dosi (pari a circa 608 dosi), la deperibilità delle sostanze con tempo di conservazione stimato in circa 10 mesi, l'assenza di strumenti per una conservazione/prolungamento della durata e la composizione mista delle sostanze. Tali elementi, secondo la Corte, escludevano l'ipotesi di mera detenzione per uso personale o la ridotta offensività richiesta per la derubricazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alle sanzioni previste.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 4 e comma 5
L'art. 73 comma 4 punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il comma 5 disciplina la derubricazione per fatti di lieve entità e fornisce parametri di valutazione (quantitativo, modalità di conservazione, ampiezza della platea dei destinatari, etc.). La Corte ha interpretato la norma ritenendo che l'elevato numero di dosi, la deperibilità e la presenza di sostanze diverse fossero incompatibili con l'uso personale e con la ridotta offensività prevista dal comma 5.
codice di procedura penale (disposizioni attuative)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia impugnabile per il ricorso in cassazione a seconda del rito: il ricorrente ha proposto motivi nei limiti consentiti ma non ha affrontato criticamente la motivazione della Corte d'appello, rendendo il motivo aspecifico.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione se non richiesta la discussione orale nei termini; applicata per il deposito di conclusioni scritte dal Procuratore generale.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valutando che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque applicando la sanzione equitativa.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una decisione di merito occorre confrontarsi in modo specifico e critico con le ragioni esposte dalla corte sotto pena di inammissibilità del motivo: ripetere argomentazioni già affrontate senza confutarne i passaggi logici è insufficiente.
- Il mero dato ponderale non è l'unico parametro: la valutazione sulla destinazione a spaccio tiene conto anche del numero di dosi, della composizione mista delle sostanze, della loro deperibilità, dei tempi di conservazione stimabili e della presenza/assenza di strumenti per la distribuzione.
- La capacità reddituale dell'imputato non è di per sé decisiva a favore dell'uso personale; anzi, una stabilità economica può essere valutata come elemento che rende meno probabile l'acquisto di grandi quantitativi per uso esclusivo.
- L'assenza di elementi tipici dello spaccio (bilancini, bustine, strumenti per il taglio) non esclude automaticamente la finalità di spaccio se sussistono altri indici contrari (quantitativo elevato, numero di dosi, deperibilità, diverse sostanze).
- Per ottenere la derubricazione o il riconoscimento della lieve entità è necessario dimostrare, in modo circostanziato, che tutti i parametri indicati dall'art. 73 comma 5 sono conformi alla tesi difensiva; argomentazioni generiche o non specificamente dirette a confutare la motivazione della corte difficilmente avranno esito favorevole.
- In sede di impugnazione in Cassazione è importante formulare critiche puntuali alla motivazione di merito; l'inosservanza di questo principio può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e sanzioni accessorie.
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