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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26809/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altro regime (es. detenzione domiciliare), applicata per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90) e ad altre fattispecie (artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/67), nei confronti del quale è intervenuta condanna in appello. I motivi di ricorso erano: (1) carenza di motivazione circa l'incidenza della distanza temporale dei fatti (il cosiddetto "tempo silente") sul profilo cautelare; (2) vizio cumulativo della motivazione rispetto alla valutazione della recidiva e della distanza temporale dei fatti ritenuti ostativi; (3) vizio cumulativo della motivazione in relazione al rischio che il ricorrente possa porre in essere nuove condotte anche in regioni diverse, rendendo inidonea la prospettata detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui il "tempo silente" dalla commissione del reato è ininfluente ai fini della revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p. e art. 275, comma 3, c.p.p.), rilevando che l'unico tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura salvo fatti sopravvenuti. Il secondo motivo è stato ritenuto genericamente proposto rispetto alla valutazione dei precedenti penali e del regime presuntivo cautelare connesso alla contestazione associativa. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile come censura di fatto rispetto alla valutazione dell'esperienza criminale e al conseguente giudizio di inidoneità della detenzione domiciliare in provincia di Messina. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 299 c.p.p. nel senso che, ai fini delle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare, non è rilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato ("tempo silente"); rileva invece il tempo intercorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale sopravvenienza di nuovi fatti che possano attenuare le esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che per le ipotesi di reato previste da tale norma il "tempo silente" non costituisce criterio di valutazione per la revoca o sostituzione della misura cautelare, salvo fatti sopravvenuti.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti; citata perché i fatti-reato per i quali è stata applicata la misura riguardano violazioni di tale disposizione, con condanna in appello.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che punisce il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare contestata.

  • artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967

    Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione; impiegate nel quadro dei reati per i quali è stata disposta la custodia in carcere e alle quali la valutazione cautelare è stata rapportata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione, come disposto dalla Corte.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento, Rv. 282590)

    Richiamata quale precedente che afferma il principio sulla non rilevanza del "tempo silente" ai fini delle istanze di libertà ex art. 299 c.p.p. rispetto alle misure applicate per reati rilevanti ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

Massime di principio

  • Il cosiddetto "tempo silente" (distanza temporale tra commissione del reato e istanza di libertà) è generalmente irrilevante per le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare; rileva il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la eventuale sopravvenienza di fatti nuovi che possano attenuare le esigenze cautelari.
  • Le valutazioni circa il pericolo di recidiva, l'esperienza criminale dell'imputato e la presunta capacità di commettere reati anche in altre regioni sono in gran parte valutazioni di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, difficilmente censurabili in Cassazione se il ricorso è generico o tenta una rivalutazione critica dei fatti.
  • Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e non meramente generici; la mancanza di puntualità nella critica della motivazione rende il motivo inammissibile.
  • Quando la custodia cautelare è stata confermata in relazione a reati gravi o a contestazioni associative con regime presuntivo cautelare, il giudice è legittimato a ritenere ostativa la sostituzione con misure meno afflittive, salvo elementi nuovi e concreti a favore del detenuto.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'imposizione di una somma a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende).

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