Sentenza n. 3295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (sezione seconda), n. 413, pubblicata il 13 maggio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di ricalcolo della compensazione prezzi relativa a lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo la violazione dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021, e del d.m. 20 dicembre 2024, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento. La società sosteneva che il d.m. 20 dicembre 2024, rettificando le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione rilevate dal d.m. 11 novembre 2021, dovesse applicarsi anche al contratto già ultimato e collaudato, al fine di integrare la compensazione di euro 382.699,39 già riconosciuta sulla base dei dati rivelatisi errati. Secondo l’appellante, non si sarebbe trattato di una nuova istanza di compensazione, ma del ricalcolo di una somma già dovuta per lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021. La Provincia ha eccepito preliminarmente la genericità dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 configuri una misura compensativo-indennitaria riferita alle prestazioni già eseguite nell’ambito di contratti ancora in corso di esecuzione, da intendere come tali fino all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. L’approvazione del certificato di collaudo, avvenuta nel caso concreto il 31 gennaio 2024, aveva definito il rapporto contrattuale prima dell’entrata in vigore del d.m. 20 dicembre 2024. Il decreto di rettifica non contiene una disposizione espressa di retroattività; pertanto, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, le rettifiche dei dati del d.m. 11 novembre 2021 non sono applicabili a un contratto non più in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Il Collegio ha escluso che la pretesa potesse essere qualificata come mera integrazione di una compensazione già riconosciuta, poiché anche in tale prospettiva mancava una base normativa per applicare retroattivamente le rettifiche. Inoltre, il certificato di collaudo attestava che le riserve sottoscritte al SAL finale erano chiuse; in assenza di una specifica riserva relativa agli ulteriori importi richiesti, dovevano ritenersi definite tutte le poste di dare e avere correlate al contratto. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 1-septies d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”
La disposizione introduce una misura compensativo-indennitaria per gli aumenti eccezionali relativi a prestazioni già eseguite nell’ambito di contratti ancora in corso di esecuzione; il contratto resta rilevante, ai fini della compensazione, sino all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
d.m. 11 novembre 2021
Ha rilevato le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione per il primo semestre 2021; nel caso concreto la compensazione originaria è stata calcolata sulla base dei relativi dati.
d.m. 20 dicembre 2024
Ha rettificato gli allegati 1 e 2 del d.m. 11 novembre 2021, ma, non contenendo un’espressa previsione di retroattività, non si applica ai contratti non più in corso di esecuzione alla sua entrata in vigore.
art. 11 disposizioni preliminari al codice civile
In assenza di una previsione espressa di retroattività, le rettifiche del d.m. 20 dicembre 2024 non possono essere applicate al contratto già definito mediante approvazione del collaudo.
art. 102 d.lgs. 50/2016
È richiamato in relazione al collaudo e al certificato di regolare esecuzione quali atti conclusivi della realizzazione dell’opera e idonei a definire il rapporto contrattuale.
Massime di principio
- La compensazione prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 ha natura compensativo-indennitaria e riguarda gli aumenti eccezionali dei prezzi relativi a prestazioni già eseguite nell’ambito di contratti ancora in corso di esecuzione.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina emergenziale sulla compensazione prezzi, un contratto può considerarsi in corso di esecuzione sino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; tale approvazione costituisce il momento conclusivo dell’iter di realizzazione dell’opera e definisce il rapporto contrattuale.
- Un decreto ministeriale che rettifica i dati precedentemente utilizzati per la compensazione prezzi non può essere applicato retroattivamente a un contratto già definito prima della sua entrata in vigore, se manca un’espressa disposizione normativa di retroattività.
- La qualificazione della domanda come ricalcolo o integrazione di una compensazione già riconosciuta non consente di superare l’assenza di una previsione di retroattività del decreto correttivo.
- Una volta approvato il collaudo, l’assenza di una specifica riserva sugli ulteriori importi pretesi e l’attestazione che le riserve al SAL finale sono chiuse comportano la definizione delle poste di dare e avere correlate al contratto.
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