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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03359/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un titolare di impresa individuale ha chiesto l'accertamento negativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con due soggetti che avevano prestato attività nei cantieri e ha contestato le somme pretese da INAIL e INPS sulla base di un accertamento ispettivo. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo, da un lato, inammissibile l'azione nei confronti dell'ispettorato perché il verbale ispettivo sarebbe un atto privo di autonoma lesività e, dall'altro, accertando nel merito l'esistenza di due rapporti di lavoro in nero, sulla base del verbale, delle dichiarazioni raccolte e di elementi logici. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte escluso l'interesse ad agire contro l'ispettorato; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. per erronea qualificazione subordinata dei rapporti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio decisivo ai verbali ispettivi e per non avere correttamente valutato le prove; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che l'onere probatorio fosse stato illegittimamente posto a suo carico e che non fosse stata provata la subordinazione né la debenza delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse a impugnare le affermazioni della sentenza d'appello sull'inammissibilità dell'azione contro l'ispettorato, poiché il dispositivo aveva comunque rigettato l'appello confermando la decisione di merito che aveva già esaminato le domande nei confronti di tutti i soggetti. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e a contestare un accertamento di fatto già confermato in doppia conforme. In particolare, ha ribadito che la qualificazione del rapporto come subordinato è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'individuazione dei criteri legali o del vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti, mentre la scelta e ponderazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. perché le censure non indicavano un reale errore di riparto dell'onere della prova, ma contestavano solo l'esito dell'apprezzamento probatorio. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto e attuale; non basta contestare argomentazioni non decisive della sentenza se il dispositivo non reca una concreta lesione da rimuovere.

  • art. 2094 c.c.

    la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato dipende dalla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione; tuttavia la loro verifica è essenzialmente accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita a prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o ne disconosce il regime di valutazione; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo quando l'onere probatorio sia assegnato alla parte sbagliata rispetto alla struttura costitutiva/estensiva della fattispecie; non quando si contesti che la parte onerata abbia o meno assolto la prova.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per escludere che i lavoratori potessero essere qualificati come subappaltatori o lavoratori autonomi sulla sola base della prospettazione difensiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    non consente di riesaminare i fatti; può essere utilizzato solo per denunciare l'erronea individuazione dei criteri giuridici della subordinazione o di altre regole di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    il sindacato è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla rilettura delle prove o alla contestazione dell'apprezzamento di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione in cassazione della qualificazione di un rapporto come subordinato non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio: il giudizio di subordinazione è censurabile solo per errore nell'individuazione dei criteri legali o per omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove inesistenti o ha attribuito a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia ritenuto più persuasive alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice addossa l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove offerte dalla parte onerata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e poste a confronto le differenti rationes factuali delle due decisioni di merito.
  • L'impugnazione di affermazioni argomentative non rifluenti nel dispositivo è inammissibile in difetto di un concreto interesse ad agire o a ricorrere, specie quando l'accoglimento della censura non sarebbe comunque idoneo a mutare l'esito sostanziale della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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