Sentenza del 08/07/2022 n. 2267 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Irap - Rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
gli ex soci hanno chiesto il riconoscimento/rimborso di un credito fiscale (IRAP) relativo a fatti o rapporti rimasti pendenti anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; la questione era se, a seguito dell'estinzione della società e della mancata liquidazione di tutti i beni e diritti, gli ex soci potessero agire per ottenere quel credito e con quale qualità (legittimazione e regime giuridico dei diritti trasferiti).
La decisione
la Corte ha affermato che l'estinzione della società non determina automaticamente l'estinzione dei rapporti giuridici: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci (salvaguardia del creditore sociale) e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Ne consegue che gli ex soci sono legittimati ad agire per ottenere il rimborso/riconoscimento del credito IRAP come successori della società, gestendo il relativo diritto secondo le regole della comunione o contitolarità; in pratica la pronuncia favorisce la posizione degli ex soci nella pretesa di rimborso.
Norme richiamate
Codice civile (norme sulla estinzione della società, liquidazione e disciplina della comunione/contitolarità)
la Corte interpreta che, per effetto della cancellazione della società senza completa liquidazione, i rapporti patrimoniali non estinti si trasferiscono ai soci e la gestione di tali diritti segue le regole della contitolarità o comunione indivisa
Disciplina IRAP (normativa tributaria applicabile alla pretesa di rimborso)
il credito tributario originariamente riconducibile alla società può essere fatto valere dagli ex soci che ne sono successori sostanziali; la Corte ne riconosce la legittimazione degli ex soci a proporre l'azione di rimborso
Massime di principio
- L'estinzione di una società e la sua cancellazione dal registro delle imprese non estinguono automaticamente rapporti giuridici: obbligazioni e crediti possono trasferirsi sui soci.
- I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa; pertanto, se più ex soci vantano lo stesso credito, la loro azione deve rispettare le regole della comunione (coordinamento, rappresentanza, divisione).
- Gli ex soci hanno legittimazione attiva per agire a tutela di crediti della società (ad es. per ottenere rimborsi fiscali) in qualità di successori, purché dimostrino il mancato accantonamento/liquidazione di quei beni o diritti nel processo di liquidazione.
- Nella pratica conviene verificare il bilancio di liquidazione e la documentazione di cancellazione per stabilire quali diritti sono rimasti da liquidare, coordinare gli ex soci (eventuale nomina di rappresentante comune) e rispettare termini processuali e fiscali per la proposizione dell'azione di rimborso.
- Dal lato dell'amministrazione finanziaria, è possibile opporre questioni circa la titolarità del credito, la legittimazione degli attori e profili prescrizionali: pertanto gli ex soci devono raccogliere prove documentali chiare del loro titolo successorio e dello stato di liquidazione della società.
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